Circolari dello studio

I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Le società che detengono partecipazioni sociali in altre compagini societarie (le cosiddette “holding”) sono obbligate ad effettuare una comunicazione mensile all’anagrafe tributaria delle operazioni finanziarie poste in essere. Tale adempimento è obbligatorio per le holding finanziarie “pure” e per le holding “industriali” che superino determinate soglie patrimoniali. La differenza tra queste due tipologie di società risiede nella natura delle società partecipate, a seconda che si tratti di società finanziarie a loro volta oppure di società che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi.

Quali sono le holding industriali obbligate all’adempimento?
Le holding industriali obbligate all’adempimento sono quelle società che effettuano prevalentemente attività di gestione di partecipazioni in altre imprese, rispetto all’attività ordinarie industriali e commerciali. Con il D.Lgs 142/2018 sono stati modificati i criteri per determinare il principio della prevalenza, estendendo l’obbligo dell’adempimento in oggetto a molti soggetti che erano fino ad un anno fa esonerati. A decorrere dal 1 Gennaio 2019, infatti, sono obbligate ad effettuare la comunicazioni delle operazioni finanziarie anche le società che detengano partecipazioni in società non finanziare per un valore superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale di bilancio.

Le operazioni oggetto di comunicazione
L’ Anagrafe Tributaria richiede la comunicazione con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state poste in essere le operazioni da comunicare) di apertura, variazione e cessazione di rapporti finanziari tra cui:

1) partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;

2) finanziamenti ricevuti dai soci della holding e finanziamenti effettuati dalla holding in favore delle società partecipate;

3) prestiti obbligazionari emessi dalla holding e sottoscritti da terzi e prestiti obbligazionari sottoscritti dalla holding;

4) rapporti finanziari corrispondenti al contratto di tesoreria accentrata per le holding appartenenti ad un gruppo (“cash pooling”);

5) rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso il quale viene acceso il rapporto di finanziamento (solo se extracontrattuali). Inoltre, è prevista una comunicazione unica con cadenza annuale (scadenza 15 Febbraio dell’anno successivo) con cui aggiornare i saldi dei rapporti in essere già comunicati, richiesta solo a chi abbia acceso rapporti di “cash pooling”.

I termini per i nuovi soggetti obbligati
I soggetti che rispondono al nuovo criterio della prevalenza stabilito dalla nuova normativa entrata in vigore nel 2019, hanno dovuto inviare la comunicazione relativa a tutti i rapporti finanziari pregressi, detenuti alla data del 12/01/2019, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio 2018 da cui si evincono i suddetti requisiti patrimoniali. Tali soggetti, dopo la regolarizzazione delle operazioni pregresse, resteranno obbligati poi ad effettuare la comunicazione mensilmente in caso di accensione di nuovi rapporti o di variazione/cessazione dei rapporti già comunicati fino a che resteranno nel perimetro della prevalenza (requisito che andrà monitorato di anno in anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio). Lo Studio Piscicelli De Felice grazie al suo team di professionisti ha già fornito la propria consulenza in merito a diverse imprese, sia per la verifica dei requisiti di prevalenza sia per la predisposizione e l’invio della comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Non si tratta infatti di una semplice dichiarazione da trasmettere con i canonici metodi (sistema Entratel), ma richiede dei software e delle codifiche particolari per cui è necessario dotarsi di una infrastruttura tecnica e di una risorsa formata ad hoc. Chiedi subito la tua consulenza!

Dott ARNONE ALFONSO

 

 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

UN INVESTIMENTO AZIENDALE CON RIDUZIONE DELLE IMPOSTE FINO AL 50%

 

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’agevolazione del cosiddetto bonus formazione 4.0 apportando anche delle modifiche alle modalità quantificazione della stessa.

Il bonus formazione 4.0 consiste nel ricucimento di un credito d’imposta per gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.

La norma è rivolta a: 

  • Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

  • Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.

  • Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

I soggetti beneficiari accedono in maniera automatica al credito d’imposta in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate

  • Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
  • Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per le piccole e medie imprese ed € 200.000 per le grandi, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 

L’Agevolazione:

L’agevolazione consiste nell’attribuzione all’impresa di un credito d’imposta pari a:

  • 50 % dell’investimento per le piccole imprese
  • 40 % dell’investimento per le medie imprese
  • 30 % dell’investimento per le grandi imprese.

Esclusioni:

Il comma 49 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha escluso in ogni caso dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Spese ammissibili:

Sono ammissibili le spese in attività di formazione sostenute nel periodo d'imposta 2019, con riferimento al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Nell’ambito del costo aziendale si considererà, la retribuzione al lordo di ritenute e contributi, comprensiva dei ratei Tfrdi mensilità aggiuntive, ferie e permessi, maturati in relazione a ore o giornate di formazione nonché eventuali indennità di trasferta.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 stabilisce anzitutto che agli effetti del credito d’imposta assumono rilievo “… le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione”. Il successivo comma 2 dell’articolo in commento, stabilisce inoltre che si considerano spese ammissibili anche le spese relative “… al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A alla citata legge n. 205 del 2017 e che partecipi come docente alle attività di formazione ammissibili”; in questo caso, però, le spese ammissibili “…non possono eccedere il trenta per cento della retribuzione complessiva annua” del dipendente docente.

Obblighi di documentazione e certificazione

L’articolo 6 reca disposizioni applicative in materia di obblighi documentali e obblighi dichiarativi. Il comma 1 dell’articolo in oggetto costituisce attuazione del principio posto dal comma 53 della norma primaria, secondo cui costituisce condizione di ammissibilità al beneficio la “certificazione” delle spese ammissibili da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti. Viene opportunamente precisato, al riguardo, che l’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In tal senso, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati a una particolare attività aziendale, deve ritenersi che nella generalità dei casi l’obbligo in questione non potrà ritenersi automaticamente soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio. 

Le attività di formazione nelle tecnologie elencate al sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151 presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative

 

Lo Studio Piscicelli De Felice ha affiancato diverse imprese nella pianificazione degli investimenti e nella predisposizione della pratica di riconoscimento del credito d’imposta in tutte le sue fasi amministrative, fiscali e di bilancio.  Conseguendo risultati soddisfacenti in termini di ottimizzazione delle risorse e miglioramenti degli assets aziendali.

 

Dott. Nicola De Felice

 

DUE DILIGENCE

Gli investitori ambiziosi, sempre alla ricerca di nuove sfide imprenditoriali, si dilettano spesso a rilevare strutture aziendali già esistenti e di scommettere nella loro implementazione commerciale, attraverso l'apporto di capitali, capacità commerciali e conoscenze produttive...

Simili operazioni non possono prescindere dalla preliminare attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relativi all'oggetto della trattativa.

L'insieme di queste attività di verifica è comunemente inquadrato con il termine DUE DILIGENCE.

Lo scopo è quello di valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.

Come detto le operazioni di due diligence ricorrono tipicamente in occasione di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali e consistono nella raccolta delle informazioni concernenti l'oggetto della trattativa e nella loro verifica, al fine di esprimere un giudizio sul loro valore di mercato e sul loro possibile rendimento. L'operazione è svolta da un soggetto terzo rispetto all'offerente e ai soggetti interessati all'acquisto.

L'attività di due diligence può scandirsi nel corso di fasi diverse della trattativa, potendo avvenire prima, durante o dopo la conclusione dell'affare.

  • La due diligence precontrattuale è focalizzata sui profili salienti della negoziazione; solitamente è intrapresa dal potenziale acquirente e viene svolta in contraddittorio e con la collaborazione del venditore. I suoi esiti influiscono in modo diretto e rilevante sulla scelta di concludere l'affare e sulle sue condizioni (incluse le clausole di garanzia).
  • La due diligence post-stipula e quella pre-closing sono esperite quando già sussiste un vincolo contrattuale che lega le parti, ancorché non definitivo; in questo caso l'attività di indagine è volta a verificare i dati acquisiti e ad orientare le successive trattative.
  • La due diligence post-closing, svolta dopo la conclusione del contratto, è volta a consentire all'acquirente una più approfondita conoscenza del bene acquisito e a verificare la rispondenza di dati o fatti a quanto garantito dal venditore. Nella prassi sono diffuse le liste di controllo, cioè l'elenco di informazioni e di dati che il futuro acquirente chiede al venditore di poter consultare.

La due diligence consiste nell'analisi di tutte le informazioni relative all'impresa oggetto dell'acquisizione, con particolare riferimento:

  • alla struttura societaria e organizzativa; al business e al mercato;
  • ai fattori critici di successo, alle strategie commerciali; (anche riferite ai requisiti della nuova Iso 9000:2015)
  • alle procedure gestionali e amministrative; (anche riferite al processo di delega delle responsabilità o al conferimento di "procure speciali" all'interno degli organigrammi aziendali)
  • ai dati economico-finanziari;
  • agli aspetti fiscali e legali;
  • ai rischi potenziali legati alle strutture, impianti, macchinari, nonché al conferimento di incarichi senza la preliminare "qualifica fornitori" (ad evitare la "culpa in eligendo") compreso i "ruoli di fatto" delle risorse umane dirigenti o preposte a certe attività: progettazione, produzione, collaudo, ecc.

L'assistenza da parte di professionisti specializzati nelle aree interessate dalla due diligence è estremamente importante e garantisce la competenza di tutto il processo d’indagine e studio.

E' sempre consigliabile rivolgersi dunque a studi associati ben strutturati in quanto una completa attività di due diligence necessita un coeso gioco di squadra che coinvolge diverse figure professionali quali commercialisti, notai, avvocati, consulenti del lavoro, architetti.... ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, evidenzia i punti di forza ed i fatturi critici che caratterizzano l'investimento e formula un importante giudizio di merito che l'investitore dovrà porre alla base della sua scelta imprenditoriale.

Nel corso degli ultimi anni lo studio Piscicelli De Felice ha spesso affiancato alcuni "valorosi" imprenditori, assistendoli nella fondamentale attività preliminare di investigazione e di approfondimento. Le nostre due diligence hanno funto da guida per la realizzazione di grossi progetti d'investimento ed di acquisizioni di imponenti rami aziendali.

L'assunzione dell'incarico professionale di due diligence diventa per noi una vera è propria missione; una sfida contro il tempo e contro tutto e tutti, al fine di realizzare quelle che sono le ambizioni e le aspettative dei nostri clienti.....

Dr. Piscicelli Andrea

Centro Direzionale Is. A7 | 80143 | Napoli

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