I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Le società che detengono partecipazioni sociali in altre compagini societarie (le cosiddette “holding”) sono obbligate ad effettuare una comunicazione mensile all’anagrafe tributaria delle operazioni finanziarie poste in essere. Tale adempimento è obbligatorio per le holding finanziarie “pure” e per le holding “industriali” che superino determinate soglie patrimoniali. La differenza tra queste due tipologie di società risiede nella natura delle società partecipate, a seconda che si tratti di società finanziarie a loro volta oppure di società che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi.
Quali sono le holding industriali obbligate all’adempimento?
Le holding industriali obbligate all’adempimento sono quelle società che effettuano prevalentemente attività di gestione di partecipazioni in altre imprese, rispetto all’attività ordinarie industriali e commerciali. Con il D.Lgs 142/2018 sono stati modificati i criteri per determinare il principio della prevalenza, estendendo l’obbligo dell’adempimento in oggetto a molti soggetti che erano fino ad un anno fa esonerati. A decorrere dal 1 Gennaio 2019, infatti, sono obbligate ad effettuare la comunicazioni delle operazioni finanziarie anche le società che detengano partecipazioni in società non finanziare per un valore superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale di bilancio.
Le operazioni oggetto di comunicazione
L’ Anagrafe Tributaria richiede la comunicazione con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state poste in essere le operazioni da comunicare) di apertura, variazione e cessazione di rapporti finanziari tra cui:
1) partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
2) finanziamenti ricevuti dai soci della holding e finanziamenti effettuati dalla holding in favore delle società partecipate;
3) prestiti obbligazionari emessi dalla holding e sottoscritti da terzi e prestiti obbligazionari sottoscritti dalla holding;
4) rapporti finanziari corrispondenti al contratto di tesoreria accentrata per le holding appartenenti ad un gruppo (“cash pooling”);
5) rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso il quale viene acceso il rapporto di finanziamento (solo se extracontrattuali). Inoltre, è prevista una comunicazione unica con cadenza annuale (scadenza 15 Febbraio dell’anno successivo) con cui aggiornare i saldi dei rapporti in essere già comunicati, richiesta solo a chi abbia acceso rapporti di “cash pooling”.
I termini per i nuovi soggetti obbligati
I soggetti che rispondono al nuovo criterio della prevalenza stabilito dalla nuova normativa entrata in vigore nel 2019, hanno dovuto inviare la comunicazione relativa a tutti i rapporti finanziari pregressi, detenuti alla data del 12/01/2019, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio 2018 da cui si evincono i suddetti requisiti patrimoniali. Tali soggetti, dopo la regolarizzazione delle operazioni pregresse, resteranno obbligati poi ad effettuare la comunicazione mensilmente in caso di accensione di nuovi rapporti o di variazione/cessazione dei rapporti già comunicati fino a che resteranno nel perimetro della prevalenza (requisito che andrà monitorato di anno in anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio). Lo Studio Piscicelli De Felice grazie al suo team di professionisti ha già fornito la propria consulenza in merito a diverse imprese, sia per la verifica dei requisiti di prevalenza sia per la predisposizione e l’invio della comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Non si tratta infatti di una semplice dichiarazione da trasmettere con i canonici metodi (sistema Entratel), ma richiede dei software e delle codifiche particolari per cui è necessario dotarsi di una infrastruttura tecnica e di una risorsa formata ad hoc. Chiedi subito la tua consulenza!
Dott ARNONE ALFONSO