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Start up innovative: scopri la normativa e i requisiti

Normativa, definizione e requisiti:

Con l’introduzione del decreto-legge 179/2012, l’Italia si è dotata di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico. Obiettivo della policy è quello di sostenere lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale orientato all’innovazione, capace di creare nuova occupazione e di attrarre capitale umano e finanziario dal mondo.

Le imprese dotate dei requisiti di startup innovativa possono contare su un vasto complesso di agevolazioni, come per esempio semplificazioni ed esenzioni regolamentari, incentivi fiscali, facilitazioni nell’accesso al credito e al capitale di rischio e nuovi programmi di finanziamento: misure con un potenziale in grado di incidere sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alle fasi di espansione e maturità.

Ma la domanda che spesso ci viene rivolta è: Cosa è una Start Up Innovativa??!

L’art. 25, comma 2 del DL 179/2012, offre una definizione precisa: “l'impresa startup innovativa, di seguito 'startup innovativa', è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.

La prima parte della definizione concerne quindi la forma giuridica: società di capitale.

Possono ottenere la qualifica di startup innovativa tutte le società di capitali (anche in forma di cooperativa), come di seguito:

  • Società per Azioni (S.p.A)
  • Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a)
  • Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)
  • S.R.L. semplificate (S.R.L.S.)

Ne consegue che le società di persone (Snc, Sas e società semplice), non possono ottenere lo status di startup innovativa.

Di notevole interesse sono gli aspetti relativi alla costituzione di una Srl Innovativa.

Il Legislatore ha infatti previsto la possibilità di costituire una Srl innovativa direttamente online e senza l'intervento di un notaio, attraverso un’interfaccia diretto con la Camera di Commercio competente.

La Srl Innovativa è una Srl a tutti gli effetti con gli stessi vantaggi e caratteristiche delle società a responsabilità limitata ordinarie.

La normativa prevede poi una serie di requisiti necessari affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa. Nello specifico la società:

  • È costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
  • È residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • A partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  • Non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  • Ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.

Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso;
  2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  3. Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”.

Per mantenere lo status di startup innovativa è necessario che ogni 6 mesi (e comunque entro 30 giorni dal deposito del bilancio di fine esercizio) la società invii una Comunicazione di Mantenimento dello status di startup innovativa alla Camera di Commercio compilando il documento di Dichiarazione del possesso dei requisiti di startup innovativa.

Vantaggi Fiscale e Gestionali:

Le start up innovative godono di una serie di vantaggi che potremmo sintetizzare come segue:

  • Esenzione per un periodo di 5 anni dal pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale alla Camera di Commercio di riferimento. Il risparmio è di circa 220 euro all’anno (il valore cambia di anno in anno);
  • Incentivi alle assunzioni: per le startup innovative è estesa la possibilità di assumere a tempo determinato. I contratti possono avere durata tra i 6 e i 36 mesi. Una volta raggiunti i 36 mesi, è possibile rinnovare i contratti per altri 12 mesi. Al termine di questi è necessario assumere a tempo indeterminato il proprio dipendente, se si vuole continuare a collaborare;
  • Agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative: alle persone fisiche che investono o hanno investito in startup innovative nell’anno 2017 è riconosciuta una detrazione a fini IRPEF (ovvero calcolata sul reddito) pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 di euro. Se invece è una società (persona giuridica) a investire in una startup innovativa, anche questa gode di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro;
  • Incentivi al crowdfunding, ovvero la facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di SRL, consentendo di facilitare l’accesso al capitale;
  • Incentivi al work for equity: facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock option e work for equity).
  • Accesso diretto al Fondo di Garanzia: facilita l’accesso al credito fornendo una garanzia sui prestiti bancari. La garanzia copre il prestito fino ad un valore dell’80% di questo.
  • Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di “rinvio a nuovo” delle perdite: (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.
  • Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di SRL istituti ammessi solo nelle SpA: in particolare la possibilità di creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi

Detrazioni e risparmi d’imposta per chi investe in Start Up Innovative:

L’utilizzo della start up innovativa è di notevole interesse e convenienza anche per chi vuole apportare un contributo alla crescita della società mediante un investimento nell’attività. Infatti la normativa tributaria prevede incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative che consistono:

  • per le persone fisiche, in una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;
  • per le società di capitali, in una deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.

In conclusione la start up innovativa rappresenta uno strumento che consente di porre in essere idee imprenditoriali innovative anche con dei budget di partenza non elevati, conferendo ampia autonomia all’imprenditore nella fase di costituzione e opportunità di attrarre investimenti anche da parte di terzi nel corso dell’attività d’impresa.

Lo Studio Piscicelli De Felice è in grado di affiancare l’imprenditore nella realizzazione, sviluppo e gestione di start up innovative con l’ausilio di un'organizzazione strutturata di professionisti.

Contattaci per saperne di più e approfondire l’argomento.

Cedolare secca: scopri quando conviene!

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, l'usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

In caso di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile, in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

Dal 2019 l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%.

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (novità introdotta dalle legge di bilancio 2019 - comma 59 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.

La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

  • In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.
  • Ogni titolare verserà all’erario il 21% del cannone annuo di sua spettanza. È inoltre prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
    • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;
    • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Non sempre risulta vantaggioso per il contribuente scegliere il regime fiscale della cedolare secca: l'effettiva convenienza deve essere appurata da una profonda analisi della situazione fiscale del locatore.

È consigliabile dunque affidarsi a un professionista a cui demandare non solo la fase tecnica di registrazione del contratto locativo, ma che abbia l'attitudine e la capacità di indirizzare il locatore nella giusta direzione, quella del risparmio fiscale!

Dichiarazione di successione: ecco come funziona

Una delle tante competenze professionali dello Studio Associato Piscicelli De Felice è la consulenza e l’assistenza nel disbrigo di tutti gli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione. Le pratiche di successione possono infatti risultare spesso e volentieri dei veri e propri labirinti nei quali il privato cittadino rischia di perdersi. I relativi iter burocratici sono un intricato groviglio di procedure e documenti che necessitano dell’esperienza e della professionalità che solo uno studio di commercialisti può avere.

Il team dei nostri collaboratori sarà pronto a fornire assistenza ai clienti in tutte le fasi del processo di successione, dalla stesura alla presentazione della dichiarazione.

La successione è la procedura attraverso la quale si realizza il trasferimento dei rapporti giuridici del soggetto defunto, attivi e passivi, ai suoi legittimi eredi. Aperta generalmente nel momento immediatamente successivo alla morte del cosiddetto de cuius, si tratta di una procedura complessa per cui si rendono necessari diversi documenti obbligatori (certificato di morte, certificato di residenza, estratti conto intestati e molti altri) indispensabili al fine di poter procedere a tutti gli step successivi, come la chiusura dei conti e della contrattualistica di cui il defunto era intestatario, la richiesta delle liquidità residue e di eventuali assegni per la reversibilità e, infine, per la conclusiva definizione dell’asset ereditario per la divisione delle quote e per la certificazione dei diritti di proprietà di tutti i beni immobili.

La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, la cui natura è prevalentemente fiscale. Consiste nella comunicazione del subentro degli eredi nel patrimonio del defunto all’Agenzia delle Entrate, che calcolerà di conseguenza le imposte dovute in base al quadro normativo in vigore. Tale dichiarazione deve essere rigorosamente presentata presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente (in base all’ultima residenza del deceduto) entro 12 mesi dall’apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

 

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione:

  • Gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari;

  • I rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;

  • Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;

  • Gli esecutori testamentari;

  • Gli amministratori dell’eredità;

  • I curatori delle eredità giacenti;

  • I trustee

 

Nel caso gli obbligati siano più di uno, la dichiarazione di successione potrà essere presentata da uno solo di essi, liberando gli altri dall’adempimento. Logicamente l’eventuale versamento di imposte emergenti dall’eredità sarà invece a carico di ciascun contribuente obbligato.

 

Contribuenti esonerati

Esiste un limite al di sotto del quale la dichiarazione di successione non deve essere presentata: quando l’eredità sia stata devoluta o al coniuge o ai parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti) del defunto e l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro e non comprenda beni immobili e/o diritti reali immobiliari.

 

Fino al 31 dicembre 2018 era in vigore un duplice canale ai fini della presentazione della dichiarazione di successione, dal momento che era ancora possibile presentare il vecchio modello in formato cartaceo presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. A partire dal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione va presentata esclusivamente in via telematica direttamente dal dichiarante ovvero dagli intermediari abilitati, come ad esempio un commercialista (non è obbligatorio rivolgersi ad un notaio). Il modulo cartaceo potrà essere utilizzato solamente per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di quelle successioni presentate tramite il vecchio modulo.

La novità principale della dichiarazione di successione telematica è rappresentata dalla possibilità di effettuare contestualmente anche la voltura catastale degli immobili, che in precedenza necessitava di una richiesta separata presso l’Agenzia del Territorio.

 

Vantaggi del canale telematico

Il sistema digitale porta indubbi vantaggi in termini di semplificazione e velocizzazione delle procedure, dal momento che, grazie al software fornito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare il calcolo automatico delle imposte ipotecarie, catastali e dei tributi speciali da versare in autoliquidazione direttamente online mediante addebito diretto su conto corrente. Senza dimenticare che il nuovo formato elettronico consente di visualizzare la dichiarazione presentata sia nel cassetto fiscale del dichiarante che in quello di tutti i beneficiari indicati in dichiarazione.

Se sei alla ricerca di uno Studio professionale che segua con scrupolosa attenzione ogni fase legata al processo di successione, presso il nostro team di esperti altamente specializzati nel settore troverai l'assistenza di cui necessiti.

 

 

 

 

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