Circolari dello studio

 

Associazioni Sportive Dilettantistiche e regime fiscale agevolato

 

Il regime fiscale disciplinato dalla Legge n. 398 del 1991 ha stabilito modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Possono aderirvi le associazioni (anche quelle non sportive) e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Per gli enti di nuova costituzione occorre fare riferimento al volume d’affari presuntivo indicato nell’apposita comunicazione di inizio attività. Inoltre, nell’ipotesi in cui la durata dell’esercizio dell’ente è dato da un periodo superiore all’anno ma inferiore al biennio, il suddetto limite va determinato in funzione del maggiore periodo.

 

Nel caso in cui le ASD decidessero di effettuare attività di tipo commerciale, la condizione essenziale affinché i proventi derivanti da tali attività possano rientrate nel regime di favore di cui alla Legge n. 398/1991, è che le attività risultino “connesse agli scopi istituzionali”. L’Agenzia delle Entrate evidenzia come l’applicazione del regime agevolativo di cui alla Legge 398/1991 è limitato alle prestazioni commerciali collegate alle attività istituzionali, intendendo in tal senso le attività “strutturalmente” funzionali all’attività sportiva dilettantistica come, ad esempio, la somministrazione di cibo e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, oppure la vendita di gadget pubblicitari o di materiali sportivi (maglie, borsoni e così via).

 

La connessione delle attività commerciali con gli scopi istituzionali è un requisito essenziale anche ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale

 

L’Agenzia delle Entrate fa presente che ai fini dell’applicabilità del regime agevolativo normativamente previsto, l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è soltanto quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente. Secondo l’Amministrazione finanziaria sono pertanto da ritenersi escluse dall’applicabilità del regime di favore tutte quelle attività (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) che non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente ed indipendentemente dall’esercizio di detta attività.

 

Detta adesione, vincolante per un quinquennio e valida sino a revoca, obbliga l’associazione/Società sportiva (oltre agli altri adempimenti):

 

·         A conservare e numerare progressivamente per anno solare le fatture di acquisto;

 

·         Ad annotare entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Registro IVA ex D.M. 11 febbraio 1997;

 

·         Ad effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;

 

·         Ad annotare nel Registro di cui sopra, i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie;

 

·         Ad effettuare pagamenti e/o versamenti, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, tramite conti correnti bancari o postali intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

 

Ai fini IRES il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento, ed aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali (comprese quelle derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti). Pertanto, detto coefficiente di redditività del 3% da applicare su tutti i proventi e i componenti positivi che hanno concorso a formare il reddito complessivo, non va applicato a:

 

- Plusvalenze patrimoniali, che devono essere considerate per il loro intero ammontare;

 

- Proventi che, per espressa disposizione normativa, non concorrono alla formazione del reddito.

 

Si ricorda che per le società sportive dilettantistiche, ancorché senza scopo di lucro, tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengano, costituiscono reddito d’impresa. Sul reddito così determinato si calcola l’IRES nella misura del 24%.

 

Ai fini IVA, invece, le associazioni e le SSD applicano “per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali” le disposizioni previste dall’articolo 74, co. 6, del D.P.R. 633/1972, il quale, agli effetti della determinazione dell’IVA, prevede una detrazione forfetizzata, in via generale, pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

 

In particolare, in base all’articolo 74, 6 comma, DPR 633/72, all’Iva da versare (a debito) derivante da proventi commerciali connessi all’attività istituzionale, si applicano le seguenti percentuali di detrazione forfettaria:

 

§  50%, per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie (in pratica, si versa il 50% dell’Iva a debito);

 

 

 

§  10%, per le sponsorizzazioni (in pratica, si versa il 90% dell’Iva a debito);

 

 

 

§  1/3 (33,33%), per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica (in pratica, si versano i 2/3, ossia il 66,67%, dell’Iva a debito).

 

 

 

§  Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.277 del 28/11/2014 è stato approvato il D.Lgs. n. 175/2014, il quale all’art. 29 modifica la disciplina della detrazione forfetaria delle prestazioni di sponsorizzazione disciplinata dall’art. 74, 6 comma DPR 633/72, applicando la percentuale del 50% in luogo dell’attuale 10%, a far data dal 13/12/2014.

 

Il versamento dell’Iva con le detrazioni forfettarie di cui sopra, avviene sempre per trimestre e senza maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. In sostanza, il I° trimestre si versa entro il 16 maggio, il II° trimestre entro il 16 agosto, il III° trimestre entro il 16 novembre, il IV° trimestre entro il 16 febbraio dell’esercizio successivo.

 

Proventi commerciali non connessi all’attività istituzionale: Limitatamente all’attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali, per il versamento dell’Iva si segue la normale procedura di liquidazione e versamento dell’imposta (con calcolo della maggiorazione dell’1%), presentazione della Dichiarazione Iva e Comunicazione Dati Iva. Ad esempio, nel caso di locazioni di spazi a terzi che un’associazione sportiva in regime di Legge n. 398/1991 effettua nei confronti di un privato per le feste di compleanno, l’Iva sarà liquidata e versata con il metodo ordinario in quanto non connessa all’attività istituzionale. Diversamente, se la locazione di spazi a terzi fosse effettuata nei confronti di un’associazione culturale affiliata ad un ente riconosciuto, allora il provento ricadrebbe nella fattispecie della de-commercializzazione speciale ex art. 148, 3 comma, TUIR, per cui non sarebbe imponibile ai fini redditi ed Iva.

 

L’Iva sulle fatture d’acquisto (Iva a credito) che l’Ente riceve risulta totalmente indetraibile. La ratio è data dal fatto che la Legge n. 398/1991, contemplando la forfetizzazione dell’Iva a debito, rende di fatto indetraibile l’Iva sugli acquisti.

 

Fanno da contraltare a questi adempimenti numerosi esoneri di cui gli aderenti possono beneficiare, in particolare quelli:

 

  Dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

 

  Dagli obblighi di fatturazione (tranne alcune eccezioni) e di registrazione;

 

  Dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi in riferimento a scontrini e ricevute fiscali;

 

  Dall’obbligo di presentazione della Dichiarazione ai fini IVA e della Comunicazione Dati Iva;

 

  Dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;

 

  La possibilità di iscrizione all'elenco delle ASD che partecipano al riparto del "5 per mille" dell'IRPEF.

 

Non è dunque un caso che, ricorrendone i presupposti, la stra-grande maggioranza degli Enti Non Profit autorizzati ad applicare questo particolare regime lo faccia di corsa.

 

Uno degli adempimenti fondamentali per l’adozione del regime forfetario disciplinato dalla Legge 398/1991 consiste nella comunicazione, da effettuarsi mediante apposito modello, alla SIAE competente in relazione al domicilio fiscale dell’Ente entro il 31 dicembre dell’anno precedente per il quale si intende usufruire di detto regime. La stessa comunicazione va effettuata anche nell’ipotesi si volesse revocare il regime. La natura della comunicazione alla SIAE non è “costitutiva” ai fini dell’adesione al rapporto, motivo per il quale, in presenza di un “comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991, la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta decadenza dal regime agevolativo in esame”. Certo, la mancata comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro, ma il regime 398/1991 (ricorrendone tutti gli altri presupposti) resta in ogni caso salvo!

 

Nel caso in cui venissero meno i requisiti richiesti per l’applicazione del regime forfetario, si ritorna all’applicazione delle ordinarie disposizioni sia per ciò che concerne la determinazione del reddito sia ai fini degli obblighi contabili e dell’IVA, a partire dal mese successivo a quello in cui non sussistono più i suddetti requisiti. In breve, il superamento del limite di proventi commerciali, al netto di quelli che non concorrono a formare il reddito ovvero l’accertata inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità, determinano l’obbligo per il contribuente di adottare il regime ordinario ai fini della determinazione del reddito.

 

N.B.: Nell’ipotesi di decadenza dal regime di cui alla Legge n. 398 del 1991 a seguito di attività di controllo fiscale, si ritiene che sia possibile, da parte dei verificatori, procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dall’associazione o società sportiva dilettantistica al fine della ricostruzione della base imponibile IRES, sempreché l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo (che non può distribuire utili) sia in grado di fornire all’Amministrazione Finanziaria i relativi risconti contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito, mentre ai fini IVA si ritiene possibile riconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti anche nell’ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura d’acquisto, sempreché l’ASD/SSD sia comunque in grado di dimostrare all’Amministrazione Finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali.

 

 

 

Il nuovo Registro Coni 2.0

 

La finalità della riforma, che introduce il nuovo "Registro CONI", è quella di garantire che il riconoscimento sportivo sia attribuito alle sole associazioni e società sportive che perseguono effettivamente un’attività sportiva dilettantistica. Conviene infatti, sempre ricordare, che ai sensi dell’art. 7 del D.L. 28/05/2004, n. 136:

 

- Il CONI è “l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. Lo strumento adottato dal CONI per riconoscere definitivamente ai fini sportivi una associazione o società è il Registro, ovvero l’iscrizione dell’ente all’interno dello stesso;

 

- La quasi totalità delle agevolazioni fiscali in materia di sport dilettantistico “si applicano alle ASD/SSD che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale”;

 

- Per ragioni di vigilanza, “il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.

 

A partire dal 1 gennaio 2018 (per le Federazioni che non hanno ancora adottato il sistema CONI-NET dal 01/01/2019) è operativo il nuovo “Registro”, il quale introduce e rafforza alcuni concetti fondamentali.

 

L’obiettivo del nuovo Registro, che trova causa nella finalità inizialmente esposta, è quello di svolgere un’opera di “pulizia” per garantire alle ASD/SSD che rimangono iscritte, una certificazione “rafforzata”, soprattutto in caso di contestazioni ad opera dei soggetti preposti alle verifiche fiscali. Al fine di perseguire detto obiettivo, sono stati richiesti numerosi dati e documenti aggiuntivi rispetto alla precedente versione (Identificativi dei componenti del Consiglio Direttivo, Codici Fiscali dei Tesserati distinti per categoria ecc.). Inoltre, è stata prevista la possibilità per le ASD/SSD di poter inserire alcuni dati opzionali, risultanti dal rendiconto economico finanziario (Proventi attività istituzionale, Ricavi attività commerciale, Oneri attività istituzionale, Oneri attività commerciale), i quali potranno essere certamente opposti all’Amministrazione Finanziaria in caso di verifica.

 

Un’ulteriore importante obiettivo è quello di semplificare gli impegni a carico delle ASD/SSD, che dovranno, a regime, solamente perfezionare l’affiliazione comunicando all’Organismo affiliante i dati da questo richiesti. Sarà poi lo stesso Organismo Affiliante, che dovrà occuparsi di tutte le iscrizioni e comunicazioni al Registro;

 

Notevole importanza, non tanto per l’iscrizione quanto ai fini del mantenimento della stessa nel tempo, assumono i concetti di Attività Sportiva, Attività Didattica e Attività Formativa introdotti con il nuovo registro:

 

§  L’Attività Sportiva è l’insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo sportivo;

 

§  L’Attività Didattica è l’insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati e gestiti direttamente ovvero espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo e svolti dall’Ente giuridico affiliato (potrebbe essere quindi identificata come un’attività propedeutica o di introduzione allo sport stesso);

 

§  L’Attività Formativa è l’insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati, oppure la divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse la pratica sportiva.

 

Quello che ogni ASD/SSD, già iscritta al Registro, dovrà fare, sarà accreditarsi alla nuova piattaforma per recuperare i dati esistenti, stampare il certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno sportivo in corso ed utilizzare eventualmente le funzioni opzionali. Per perfezionare l’accreditamento sarà sufficiente seguire le istruzioni della Guida del CONI. Tale procedura dovrà essere svolta dai Legali Rappresentanti delle ASD/SSD. I dati presenti sul vecchio Registro verranno migrati dal Coni stesso sul nuovo Registro ed accorpati per codice fiscale della ASD/SSD. Pertanto, una ASD/SSD che ha attualmente più affiliazioni in essere con Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, sarà dotata di un unico account nel quale confluiranno tutte le affiliazioni ed iscrizioni effettuate. Ciò consentirà all’associazione/società sportiva di tenere monitorata la propria situazione, di scaricare un solo certificato di iscrizione, di verificare una sola volta i propri dati, di controllare che non risulti più affiliata a FSN/DSA/EPS.

 

Il registro si compone di due Sezioni, una Pubblica e una Riservata. La Sezione Pubblica, come dice il nome stesso, è liberamente accessibile da chiunque si connetta al sito del CONI. Già da questa pagina sono visibili una serie di informazioni dell’ente affiliato fino ad oggi inedite. Ma non è finita qui, con le proprie credenziali qualsiasi sportiva dilettantistica potrà accedere alla propria sezione Riservata. Da questa sezione si ha accesso ad una panoramica informativa completa dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica. Navigando tra le varie schede è facile notare la grande mole e qualità dei dati presenti come le affiliazioni, i tesserati in corso di validità e tanti altri. Tra le differenti sezioni ce ne è una inedita, quella relativa alle Attività. È quella che maggiormente ha destato apprensioni, soprattutto con riferimento al mantra collegato “almeno un evento l’anno” che da gennaio ha iniziato ad impazzare nel settore. Sia l’Agenzia Entrate sia l’INPS possono liberamente accedere a tale sezione. L’Agenzia delle Entrate su tale possibilità ha pure chiaramente ammesso che sulla base delle attività risultanti dal Registro individuerà i soggetti sui quali effettuare il controllo. Certamente essere controllati può non far piacere, tuttavia, nel tentativo di vedere il bicchiere mezzo pieno, questo può essere un utile strumento per distinguersi e dimostrare la concretezza della tua attività sportiva.

 

Constatata l’importanza dell’iscrizione e della stampa del relativo certificato, si invitano le ASD/SSD che non avessero ancora perfezionato tale passaggio, a farlo nel più breve tempo possibile.

 

Affinché la vita sociale delle associazioni sportive sia gestita correttamente è pertanto imperativo poter contare sulla consulenza specializzata di uno studio commercialista in grado di tutelarne gli interessi e favorirne le attività, come lo Studio Piscicelli De Felice che, grazie al supporto di un team di professionisti di provata e qualificata esperienza, è in grado di fornire adeguata assistenza su tutti gli aspetti legati alla gestione fiscale e contabile delle ASD, garantendo il disbrigo delle pratiche nel modo più corretto, efficiente e vantaggioso per l'associazione.

 

 

 

REGIME FORFETTARIO

È un regime fiscale agevolato, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

La legge di bilancio 2019 ne ha ampliato l’ambito applicativo, innalzando la soglia limite dei ricavi ed eliminando gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che già sono in attività e, nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia.

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Inoltre, i contribuenti che scelgono il regime forfettario sono esonerati dalla presentazione degli Indici sintetici di affidabilità e del modello Irap.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Per chi avvia una nuova attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Adottare il regime forfettario non sempre risulta conveniente anche in presenza di un'aliquota sostitutiva sicuramente appetibile. Questo perché la base imponibile è calcolata a forfait indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti. Quest’ultima caratteristica potrebbe determinare un aggravio di tassazione con l’adozione del regime forfettario laddove tu abbia un modello di business con marginalità esigua. I professionisti dello Studio Piscicelli De felice sono disponibili, previo appuntamento, per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento al fine di assistervi nella più opportuna alle Vostre esigenze

Reati penali per falsa fatturazione ed evasione fiscale

Il Decreto fiscale (DL n. 124 del 26 ottobre 2019), ha previsto un pesante inasprimento sanzionatorio per l’illecito penale in materia tributaria, sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

Quanto alle persone fisiche, il decreto prevede un innalzamento di pena per lareclusione.

In particolare, la pena della reclusione per la dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) sale a un minimo di quattroanni ad un massimo di otto, se gli importi degli elementi passivi falsi risultano superiori ad euro centomila. Per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) la pena della reclusione viene rideterminata nel minimo a tre anni e nel massimo a otto. Per la dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) la pena viene ricompresa dai due ai cinque anni di reclusione, estendone altresìl’ambito di applicazione in virtù dell’abbassamento delle soglie di rilevanza penale, rispettivamente da centocinquantamila a centomila euro e da tre a due milioni di euro. La reclusione per l’omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000), invece, passada un anno e sei mesi a quattro attuali, ai due e sei anni; da quattro a otto anni quella per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs.74/2000); da tre a sette quella per l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000). Ulteriori significativi abbassamenti delle soglie in tema di omesso versamento di ritenute (da centocinquantamila a centomila euro) e di IVA (da duecentocinquantamila a centocinquantamila euro). 

Infine, vengono previsti nuovi casi di confisca, per alcuni dei reati tributari previsti dal menzionato decreto, avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità di cui ilcondannato non possa giustificare la provenienza e risulti essere titolare o avere la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo invalore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Ma la novità di maggior rilievo è costituita senz’altro dall’introduzione del reato previsto all’art. 2 d.lgs. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell’ambito di quelli che possono determinare la responsabilità delle società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le società che adottano un Modello Organizzativo dovranno quindi necessariamente prevedere un tempestivo aggiornamento dello stesso ed un efficace sistema di gestione del rischio fiscale.

Ma quali linee guida seguire nell’identificazione dei reati tributari? Quali possono essere le procedure ad hoc per la prevenzione degli specifici illeciti?

Premesso il ruolo fondamentale ed insostituibile di un adeguato programma di formazione, l’attenzione andrebbe preliminarmente posta sull’implementazione di procedure in grado di impedire che la società prosegua operazioni commerciali con soggetti di cui non abbia accertato l’effettiva esistenza, la qualifica dei rappresentanti, le motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi offerti dagli standard di mercato, la corretta e completa conservazione della documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT, ecc.).

Andrà poi posta attenzione alle modalità operative con cui si svolgono tutti gli adempimenti connessi ad entrambi i comparti delle imposte sui redditi e dell’IVA per assicurare, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, gli adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività e verifiche incrociate. Quanto sopra, il più possibile in sinergia con le eventuali procedure già operative in azienda (es. procedure di controllo della qualità per la selezione dei fornitori).

A tal fine l'assistenza da parte di professionisti specializzati è estremamente importante. Se hai bisogno di una consulenza a riguardo non esitare a contattarci!

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