Circolari dello studio

LA FUSIONE SOCIETARIA

 

La fusione societaria è una delle principali operazioni straordinarie con il fine di concentrare più soggetti in un'unica compagine sociale, precostituita o di nuova costituzione. Dal punto di vista strategico rientra nelle operazioni di crescita per vie esterne (M&A), volte a ridurre i costi generali d’impresa attraverso l’integrazione a monte o a valle del processo produttivo, generando come beneficio una maggiore efficienza economica con il conseguente miglioramento della posizione concorrenziale sul mercato. Altresì sono sempre più comuni le motivazioni di carattere finanziario, dirette ad accrescere la capacità di credito dell’azienda nei confronti del sistema bancario, sono invece decadute le motivazioni di carattere tributario operate in passato per conseguire un ingente risparmio d’imposta, questo a seguito dell’intervento del legislatore che ha attribuito il principio di neutralità fiscale per dette operazioni straordinarie.

Il riferimento civilistico in tema di fusione permane nell’art. 2501 c.c.  ove si evidenziano i diversi tipi di fusione previste, ovvero, la fusione per unione e la fusione per incorporazione. La prima citata è volta alla creazione di una società di nuova costituzione che ingloba due o più società precostituite, la seconda riguarda l’incorporazione di altre società all’interno della controllante, in altre parole la società risultante dall’operazione è l’incorporante, non vi è quindi l’estinzione delle partecipanti alla fusione e la creazione di una nuova società ma, il patrimonio delle incorporate confluisce all’interno del patrimonio dell’incorporante, operazione più frequente rispetto la prima.

La realizzazione di tali operazioni necessità la predisposizione di complessi atti sequenziali, ovvero:

-          Il progetto di fusione, disciplinato dall’art. 2501-ter c.c. che impartisce dei contenuti obbligatori, al fine di riepilogare tutti gli effetti della fusione, di particolare importanza è il rapporto di concambio, ovvero quante azioni/quote dalla società risultante dalla fusione andranno ai soci delle società fuse e l’eventuale conguaglio in denaro. Il progetto una volta approvato dall’organo competente dovrà essere in seguito depositato presso il registro delle imprese e presso le sedi legali delle società con annesso corredo obbligatorio, ovvero, relazione degli amministratori, relazione degli esperti e bilanci degli ultimi 3 esercizi.

-          La decisione in ordine alla fusione, passati 30 giorni dalla predisposizione dei documenti presso la sede sociale e con termine massimo di 6 mesi, previsto e ormai pacificamente riconosciuto dalla massima notarile L.A2 del Comitato del Triveneto, l’assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste in base al tipo di società, tuttavia l’atto di fusione non potrà essere stipulato se non passati 60 giorni dall’iscrizione presso il registro delle imprese, termine entro il quale i creditori possono fare opposizione se vedranno pregiudicati i loro diritti di credito.

-          L’atto di fusione, è il documento finale della fusione, ha natura contrattuale ed è necessaria la stipula davanti ad un notaio come previsto dall’art.2504 c.c. Infine, il deposito presso il registro delle imprese nei 30 giorni successi per il perfezionamento dell’operazione.

Per determinate situazioni previste dalla legge è predisposta omologa operazione in modalità semplificata, dove sono apportate rispetto all’operazione ordinaria sopra descritta alcune semplificazioni procedurali, come l’esenzione della determinazione del rapporto di concambio per la fusione per incorporazione di società totalmente possedute.

La fusione è un’operazione di grande fascino e necessaria per superare le fasi di stallo nella crescita del business non più fattibile per vie interne, l’analisi attenta delle strategie di crescita e la selezione delle società da fondere è un elemento chiave per accedere a più ampie economie di scale e alla creazione di sinergie per una eccellente crescita futura, la pragmaticità e la difficoltà di queste operazioni necessità di un team di esperti con comprovata esperienza, elementi alla base dello Studio Piscicelli De Felice, che saprà porre risposte e soluzioni a tutti gli interessati ad operare operazioni di conosciuta difficoltà.

Dr. Di Palma Antonino

La redazione del bilancio sociale alla luce della riforma del terzo settore

Il Bilancio Sociale è un documento redatto da imprese commerciali, enti locali ed enti no profit con l’obiettivo di informare, in maniera chiara, i vari interlocutori sull’attività svolta dall’ente in termini di coerenza tra gli obiettivi programmati, i risultati raggiunti e gli effetti sociali e ambientali prodotti.

Attraverso tale strumento ci si propone di:

-approfondire le modalità con cui l’ente può rispondere ai bisogni di accountability sociale e con cui gli operatori (tecnici e politici) possono rendere conto, internamente, delle modalità con cui hanno assolto alle responsabilità a loro affidate;

-rendere omogenei i processi e le modalità di rendicontazione sociale, contribuendo al controllo e alla comparabilità dei risultati;

-rispondere alle esigenze conoscitive dei portatori di interesse, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dei comportamenti intrapresi e delle politiche adottate;

-coinvolgere i portatori di interesse nella definizione dei programmi e nella valutazione dei risultati ottenuti.

Con il bilancio sociale l’ente rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come si sia svolta e quali risultati abbia ottenuto la sua missione istituzionale.

Con l’approvazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” - del 4 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto scorso, è stato introdotto l’obbligo di redazione del bilancio sociale per alcune categorie di soggetti appartenenti al suddetto “Terzo Settore”. Il primo bilancio sociale che dovrà essere pubblicato dagli enti del terzo settore italiani seguendo queste regole sarà quello del 2021 e sarà relativo alle attività svolte nel 2020.

Sono tenuti a redigere un bilancio sociale:

- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;

- i centri di servizio per il volontariato;

- le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;

- i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo di redigerlo in forma consolidata).

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:

rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività;

completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente;

trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;

neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli manifestatisi nell'anno di riferimento;

comparabilità: l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo settore);

chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;

attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;

autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.

Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio  sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.

La collettività esprime, in modo sempre più intenso, bisogni e attese che incidono sulla crescita del sistema aziendale, sulla concezione stessa di sviluppo e sulla sua sostenibilità. Il consenso e la legittimazione sociale favoriscono il raggiungimento di vantaggi reddituali e competitivi.

 

Cosa aspetti! Utilizza anche tu questo importante strumento di visibilità e comunicazione nei confronti della tua clientela.

Dr. Cimino Marco

 

LIQUIDAZIONE SRL - ANCHE SENZA IL NOTAIO SI PUO'!!!!

La liquidazione di una SRL (società a responsabilità limitata) èuna procedura attraverso la quale l’impresa cessa la propria attività e trasforma il proprio patrimonio in denaro, liquida i debiti e distribuisce l’eventuale attivo residuo ai propri soci. Tale procedura è disciplinata dal Codice Civile agli articoli che vanno dal 2484 al 2496, e si articola in 3 fasi:

1) accertamento dell'esistenza di una causa di scioglimento della società;

2) procedimento di liquidazione;

3)estinzione della società(cancellazione dal Registro delle Imprese).

 

L’accertamento della causa di scioglimento

Il primo step nella liquidazione di una società a responsabilità limitata prevede di accertare la causa di scioglimento. I motivi per cui ciò può avvenire sono molteplici, e sono elencati dall'articolo 2484 del Codice Civile. Una SRL può sciogliersi per il decorso del termine, per deliberazione dell'assemblea, per la prolungata inattività dell'assemblea, per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, perché il capitale è sceso al di sotto del minimo legale, per una causa specifica indicata nello statuto o nell'atto costitutivo, perché l'oggetto sociale è stato conseguito o, al contrario, perché è diventato impossibile conseguirlo
A meno che la società non si sciolga per deliberazione dell'assemblea, in tutte le altre circostanze gli effetti dello scioglimento - che si può considerare avvenuto per cause legali - iniziano a partire dalla data in cui viene iscritta presso il Registro delle Imprese la dichiarazione attraverso la quale gli amministratori provvedono all'accertamento della causa di scioglimento. Nel caso di scioglimento per decisione dell'assemblea, invece, è necessario fare riferimento alla data in cui è stata iscritta presso l'ufficio del Registro delle Imprese la deliberazione stessa: a occuparsi di tale incarico deve essere il notaio che ha curato la redazione dell'atto in questione. Infine, va ricordato che se le cause di scioglimento derivano da specifiche indicazioni contenute nello statuto o nell'atto costitutivo, sono proprio lo statuto o l'atto costitutivo a indicare la competenza e a stabilire quali devono essere tutti gli adempimenti pubblicitari da sostenere. 
L'accertamento della causa di scioglimento deve essere contestuale alla convocazione, da parte degli amministratori della SRL, dell'assemblea dei soci, che è chiamata a deliberare a proposito dei parametri in funzione dei quali deve avvenire la liquidazione, a proposito del numero dei liquidatori e a proposito della loro nomina. Inoltre, l'assemblea dei soci deve indicare quali sono i liquidatori a cui spetta il compito di rappresentare la società e specificare le regole di funzionamento del collegio a cui si deve fare riferimento in presenza di più di un liquidatore. Nel momento in cui vengono nominati - tramite apposito verbale - i liquidatori, ecco che si può ritenere aperto il procedimento di liquidazione.

 

Il procedimento di liquidazione

Nel corso del procedimento di liquidazione, i liquidatori sono tenuti a depositare presso il Registro delle Imprese le proprie nomine e prendono il posto dell'organo amministrativo. Fino a quando la nomina dei liquidatori non viene iscritta nel Registro delle Imprese, gli amministratori rimangono in carica; dopodiché sono tenuti a consegnare i libri sociali e i libri contabili ai liquidatori, che devono ricevere anche tutti gli altri documenti amministrativi della SRL, insieme con un rendiconto sulla gestione riguardante il periodo successivo rispetto all'ultimo bilancio approvato,nonché una situazione dei conti alla data in cui lo scioglimento è avvenuto. In sostanza, in questa fase i liquidatori possono passare all'atto pratico, che consiste nel pagamento dei creditori. La società è obbligata a dichiarare lo stato di liquidazionenei vari atti che la riguardano.

 

L’estinzione della società

La liquidazione si conclude nel momento in cui la società viene cancellata dal Registro delle Imprese, così che la sua estinzione possa essere decretata sulla base di quanto previsto dall'articolo 2495 del Codice Civile. L'ultima incombenza che deve essere rispettata riguarda la necessità di dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate della avvenuta cessazione. I libri che vengono depositati presso il Registro delle Imprese, come stabilito dall'articolo 2496 del Codice Civile, devono essere conservati per dieci anni.

 

 

Lo Studio Piscicelli De Felice grazie al suo team di professionisti ha già fornito la propria consulenza in merito a diverse imprese,seguendo l’intero iter dalla messa in liquidazione alla cancellazione dal Registro Imprese.

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