La redazione del bilancio sociale alla luce della riforma del terzo settore
Il Bilancio Sociale è un documento redatto da imprese commerciali, enti locali ed enti no profit con l’obiettivo di informare, in maniera chiara, i vari interlocutori sull’attività svolta dall’ente in termini di coerenza tra gli obiettivi programmati, i risultati raggiunti e gli effetti sociali e ambientali prodotti.
Attraverso tale strumento ci si propone di:
-approfondire le modalità con cui l’ente può rispondere ai bisogni di accountability sociale e con cui gli operatori (tecnici e politici) possono rendere conto, internamente, delle modalità con cui hanno assolto alle responsabilità a loro affidate;
-rendere omogenei i processi e le modalità di rendicontazione sociale, contribuendo al controllo e alla comparabilità dei risultati;
-rispondere alle esigenze conoscitive dei portatori di interesse, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dei comportamenti intrapresi e delle politiche adottate;
-coinvolgere i portatori di interesse nella definizione dei programmi e nella valutazione dei risultati ottenuti.
Con il bilancio sociale l’ente rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come si sia svolta e quali risultati abbia ottenuto la sua missione istituzionale.
Con l’approvazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” - del 4 luglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto scorso, è stato introdotto l’obbligo di redazione del bilancio sociale per alcune categorie di soggetti appartenenti al suddetto “Terzo Settore”. Il primo bilancio sociale che dovrà essere pubblicato dagli enti del terzo settore italiani seguendo queste regole sarà quello del 2021 e sarà relativo alle attività svolte nel 2020.
Sono tenuti a redigere un bilancio sociale:
- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;
- i centri di servizio per il volontariato;
- le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
- i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo di redigerlo in forma consolidata).
La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:
rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività;
completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente;
trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;
competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli manifestatisi nell'anno di riferimento;
comparabilità: l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo settore);
chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;
autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.
Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.
Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.
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