Circolari dello studio

Rubrica Dr. De Felice Nicola

 

 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

UN INVESTIMENTO AZIENDALE CON RIDUZIONE DELLE IMPOSTE FINO AL 50%

 

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’agevolazione del cosiddetto bonus formazione 4.0 apportando anche delle modifiche alle modalità quantificazione della stessa.

Il bonus formazione 4.0 consiste nel ricucimento di un credito d’imposta per gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.

La norma è rivolta a: 

  • Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

  • Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.

  • Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

I soggetti beneficiari accedono in maniera automatica al credito d’imposta in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate

  • Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
  • Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per le piccole e medie imprese ed € 200.000 per le grandi, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 

L’Agevolazione:

L’agevolazione consiste nell’attribuzione all’impresa di un credito d’imposta pari a:

  • 50 % dell’investimento per le piccole imprese
  • 40 % dell’investimento per le medie imprese
  • 30 % dell’investimento per le grandi imprese.

Esclusioni:

Il comma 49 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha escluso in ogni caso dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Spese ammissibili:

Sono ammissibili le spese in attività di formazione sostenute nel periodo d'imposta 2019, con riferimento al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Nell’ambito del costo aziendale si considererà, la retribuzione al lordo di ritenute e contributi, comprensiva dei ratei Tfrdi mensilità aggiuntive, ferie e permessi, maturati in relazione a ore o giornate di formazione nonché eventuali indennità di trasferta.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 stabilisce anzitutto che agli effetti del credito d’imposta assumono rilievo “… le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione”. Il successivo comma 2 dell’articolo in commento, stabilisce inoltre che si considerano spese ammissibili anche le spese relative “… al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A alla citata legge n. 205 del 2017 e che partecipi come docente alle attività di formazione ammissibili”; in questo caso, però, le spese ammissibili “…non possono eccedere il trenta per cento della retribuzione complessiva annua” del dipendente docente.

Obblighi di documentazione e certificazione

L’articolo 6 reca disposizioni applicative in materia di obblighi documentali e obblighi dichiarativi. Il comma 1 dell’articolo in oggetto costituisce attuazione del principio posto dal comma 53 della norma primaria, secondo cui costituisce condizione di ammissibilità al beneficio la “certificazione” delle spese ammissibili da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti. Viene opportunamente precisato, al riguardo, che l’attività di certificazione richiesta a tale soggetto consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In tal senso, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati a una particolare attività aziendale, deve ritenersi che nella generalità dei casi l’obbligo in questione non potrà ritenersi automaticamente soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio. 

Le attività di formazione nelle tecnologie elencate al sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151 presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative

 

Lo Studio Piscicelli De Felice ha affiancato diverse imprese nella pianificazione degli investimenti e nella predisposizione della pratica di riconoscimento del credito d’imposta in tutte le sue fasi amministrative, fiscali e di bilancio.  Conseguendo risultati soddisfacenti in termini di ottimizzazione delle risorse e miglioramenti degli assets aziendali.

 

Dott. Nicola De Felice

 

Centro Direzionale Is. A7 | 80143 | Napoli

  • Email: amministrazione@studiopiscicellidefelice.it
  • Telefono: 081 197 23 688
  • Fax: 081 197 22 211
© Copyright 2017 . All Rights Reserved Project & Design IMC Solutions

Search