Circolari dello studio

 

Tra le attività ammissibili alla disciplina del credito d’imposta R&S di cui al D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014 e integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 35, L. 190/2014, (c.d. Legge di Stabilità 2015), possono rientrare, in particolare, quelle effettuate dalle imprese appartenenti ai settori del tessile e della moda. 

In ogni settore di attività industriale sono potenzialmente ravvisabili processi innovativi, con caratteristiche proprie e specificità che rendono complessa la valutazione tecnica di riconducibilità al credito R&S. Al fine di fornire una risposta ai tanti punti interrogativi presenti sull’argomento il Ministero ha riconosciuto l’estensione della riconducibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca ed ideazione estetica e realizzazione dei prototipi anche nel settore del tessile della moda nonché ad altri settori afferenti alla produzione creativa, quali secondo un’elencazione non esaustiva i seguenti: calzature; occhiali; gioielleria; ceramicaa

I comparti produttivi del tessile e della moda sono peculiari sotto il profilo della R&S, in quanto caratterizzati dall’esigenza di realizzare costantemente investimenti in prodotti nuovi o significativamente migliorati o modificati per mantenere un adeguato livello di competitività sul mercato. Pertanto il Mise, nella circolare n. 46586 del 16.04.2009, ha condotto una valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività che involgono il processo di ideazione e creazione del campionario o della collezione nel settore del tessile e della moda. Le indicazioni contenute nella menzionata circolare, originariamente concepite nell’ambito della precedente disciplina agevolativa valevole nel triennio 2007-2009 e disciplinata dalla L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), risultano applicabili anche all’attuale disciplina del credito R&S, in virtù dell’espresso rimando contenuto nella circolare AdE 5/E/2016. 

Le definizioni di attività di R&S dell’articolo3, comma 4, D.L. 145/2013, premiano lo sforzo innovativo imprenditoriale orientato allo sviluppo e alla creazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato o modificato, accrescendo la competitività del sistema. Sono invece espressamente escluse dalle attività di R&S agevolabili, in base all’articolo 3, comma 5, D.L. 145/2013, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni corso, anche nel caso in cui producano miglioramenti. Inoltre sono escluse dall’agevolazione le fasi di R&S relative ad attività ordinarie caratteristiche del settore e successive allo sviluppo pre-competitivo.

Nello specifico settore produttivo del tessile e della moda la novità o il significativo miglioramento si traducono nell’introduzione di prodotti tessili e di abbigliamento dalle seguenti caratteristiche tecniche: 

  • nuove o notevolmente migliorate per la scienza, ivi intendendo un’originalità o un miglioramento significativo in termini assoluti; 
  • nuove o notevolmente migliorate per il mercato, ivi intendendo un’originale o notevolmente migliorata combinazione di prodotti tessili nuovi. 

Il requisito di novità calato nel settore del tessile e della moda potrà ad esempio concretizzarsi in relazione ai seguenti elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle precedenti:

  • materiali utilizzati;
  • combinazione dei tessuti; 
  • Disegni, forme, colori.

Non rappresentano novità, modifiche o miglioramenti significativi i meri ampliamenti di una gamma di prodotti esistenti tramite aggiunta di un singolo prodotto o modifica esclusiva dei colori proposti o di un solo dettaglio, in quanto configurabili come modifiche ordinarie escluse dal credito d’imposta. 

Risulta dunque necessario individuare, nel processo di realizzazione del campionario e delle collezioni, l’insieme di attività di R&S direttamente collegate alla creazione del prodotto nuovo o notevolmente migliorato o modificato.

 A monte di tale processo sono certamente ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca industriale finalizzate all’innovazione dei materiali e delle tecniche di lavorazione. All’interno del processo di realizzazione del campionario e delle collezioni sono distinguibili di prassi cinque fasi, di cui le prime due astrattamente riferibili alle attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale: Fasi di attività Inquadramento 

1) ricerca ed ideazione estetica Attività di R&S

2) realizzazione dei prototipi 

3) preparazione del campionario e delle collezioni Attività di sviluppo competitivo 

4) promozione del campionario 

5) gestione del magazzino campioni 

Lo Studio Piscicelli De Felice è a completa disposizione per maggiori informazioni e approfondimenti sull’argomento.

 

Recentemente sono stati introdotti ulteriori obblighi scali a carico dei Marketplace che prevedono la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle vendite a distanza di beni importati oppure all’interno dell’Unione europea.

Per i trasgressori di quest’obbligo viene prevista la solidarietà nel pagamento delle imposte evase dai venditori (fornitori).

L’art. 13 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), così come convertito con modi che dalla Legge n. 58/2019, ha introdotto un nuovo adempimento a carico dei c.d. Marketplace di trasmissione dei dati sulle vendite.

In particolare, destinatari di questo nuovo obbligo, ovvero i soggetti passivi, sono i Marketplace, vale a dire le piattaforme elettroniche, i siti o i portali web che “facilitano” l’incontro della domanda e dell’offerta relative alla vendita di prodotti di beni non provenienti dall’Unione europea oppure alla vendita a distanza di prodotti all’interno dell’Unione europea.

E’ importante che tali Marketplace fungano effettivamente da veicolo che permettano ai venditori di prendere contatto con gli acquirenti e di perfezionare le operazioni di vendita, tali da assumere la funzione di gestori della piattaforma.

Ne deriva che il Marketplace non assumerà la qualifica di “facilitatore” delle operazioni qualora non abbia il potere di stabilire le condizioni generali che disciplinano le transazioni oppure non contribuisca al meccanismo di riscossione del pagamento effettuato dagli utenti o se non partecipi al processo di ordinazione o consegna degli oggetti venduti. Allo stesso modo non possono essere quali cati come “facilitatori” le piattaforme che si occupano solo di gestire i pagamenti, la pubblicità o di reindirizzare i clienti verso altri Marketplace.

Circa il contenuto dell’adempimento, a rigore di norma, con riferimento alle vendite che contribuiscono a “facilitare”, i Marketplace sono obbligati alla trasmissione dei seguenti dati:

  • 1) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo scale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • 2) il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • 3) per le unità vendute in Italia, a scelta del soggetto passivo, l’ammontare totale dei prezzi di vendita oppure il prezzo medio di vendita.

Le vendite interessate dall’obbligo in commento sono quelle che il Marketplace contribuisce a perfezionare, vale a dire, non le vendite dallo stesso direttamente eseguite, ma quelle eseguite da soggetti terzi ovvero dai “fornitori” nei riguardi degli acquirenti della piattaforma.

Sono assoggettate all’obbligo di trasmissione dei dati le seguenti due tipologie di vendite:

  • vendite a distanza di beni importati a partire da territori al di fuori dell’Unione europea (vendite extra-UE);
  • vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea (vendite UE).

I Marketplace devono prestare attenzione alla corretta trasmissione dei dati, perché la norma sanziona sia la mancata trasmissione sia la trasmissione incompleta dei dati di cui si è in possesso relativamente alle vendite eseguite dai fornitori della piattaforma.

Pur limitandosi la norma a richiedere ai Marketplace la semplice trasmissione dei dati sulle vendite dei fornitori, bisogna notare che, proprio la penalizzazione dei soggetti passivi anche per il caso di incompleta trasmissione dei dati, indicherebbe che il predetto obbligo abbia un perimetro più ampio.

Ed, infatti, la circostanza che venga punita anche la incompleta trasmissione significa che in qualche modo l’Amministrazione Finanziaria debba poter riscontrare se l’adempimento dell’obbligo sia avvenuto in maniera “fedele” o meno.

Per tali motivi si ha ragione di ritenere che, oltre all’obbligo di trasmissione dei dati, i soggetti passivi abbiamo anche l’onere di reperire e conservare la documentazione idonea a dimostrare la corretta trasmissione di tutti i dati in proprio possesso.

Le sanzioni: solidarietà nel pagamento delle imposte

Maggiore attenzione merita l’aspetto sanzionatorio della novella scale, attese le gravi conseguenze in termini scali a cui devono far fronte i Marketplace che non si conformassero all’obbligo di trasmissione dei dati sulle vendite.

Il pesante trattamento sanzionatorio mira a scongiurare i fenomeni di frode scale ai fini IVA che negli ultimi anni hanno riguardato soprattutto i prodotti elettronici.

Più precisamente, l’art. 13, comma 3, del c.d. Decreto crescita stabilisce che i soggetti passivi (vale a dire i Marketplace) che violano i nuovi obblighi di comunicazioni vengano ad essere considerati essi stessi debitori dell’imposta relativa alle vendite a distanza i cui dati non sono stati trasmessi o sono stati trasmessi in maniera incompleta.

Dal momento che le misure relative alla trasmissione dei dati inseriscono e si riconnettono agli adempimenti ai fini IVA, è ragionevole ritenere che sia l’IVA l’imposta per i quali i Marketplace vengono a considerarsi debitori solidali.

D’altra parte, occorre precisare che, affinché il soggetto passivo venga ritenuto responsabile per il pagamento dell’IVA connessa alle violazioni commesse, devono veri carsi due condizioni, tra loro cumulative, ovvero che:

  • il Marketpace abbia omesso la trasmissione dei dati o che questa sia avvenuta in maniera erronea oppure incompleta;
  • lo stesso non riesca a dimostrare che il fornitore abbia correttamente adempiuto al pagamento dell’imposta.

Chiaramente, difficoltà pratiche possono insorgere qualora, non avendo il Marketplace correttamente adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati sulle vendite, l'imposta sia stata erroneamente considerata come evasa da parte dell'Agenzia Entrate.

In questo caso il Marketplace dovrà fornire la prova che il fornitore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi scali, ma ciò potrebbe rivelarsi meno semplice del previsto qualora non si abbia una buona cooperazione con i fornitori ed un meccanismo per acquisire la documentazione dimostrativa del corretto assolvimento delle imposte da parte di questi ultimi.

A ciò si aggiunga che talvolta il Marketplace potrebbe trovarsi a rispondere di comportamenti fiscalmente inadempienti del fornitore che non giustificano affatto una sua corresponsabilità nel pagamento dell’imposta. In questa ipotesi bisognerà approntare una giusta difesa dei propri interessi, da esplicarsi nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, da un trattamento sanzionatorio che nulla ha a che vedere con la propria responsabilità personale.

Alla luce di quanto esposto si ritiene necessario che i Marketplace compiano le dovute valutazioni in relazione alla identificazione degli obblighi che li interessano, ai meccanismi di esecuzione della trasmissione dei dati e alla gestione del rischio associato alla non corretta trasmissione.

Infatti, sottovalutare uno di questi passaggi potrebbe avere delle conseguenze enormi per i Marketplace se solo si tiene conto dell’ingente volume di vendite che si perfezionano ogni giorno su alcune note piattaforme.

Tra le novità del "decreto fiscale" spicca il rinvio delle compensazioni fiscali da consentire alla avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Oggi le compensazioni di crediti da imposte dirette e Irap, anche per importi superiori a 5.000 euro sottoposti all'obbligo del visto di conformità, possono essere effettuate anche prima della presentazione del modello dichiarativo “certificato”. Dal 1 gennaio dell'anno successivo in quello in cui sono sorti i crediti, infatti, i contribuenti possono compensarli liberamente, purché la dichiarazione dalla quale emergono venga presentata nei termini ordinari munita del visto di conformità. Fino a oggi... Il legislatore vuole stravolgere questo meccanismo per introdurre quello già esistente per l'IVA: fino a 5.000 euro il credito spettante può essere utilizzato liberamente sin dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione Iva si riferisce; oltre tale soglia la compensazione potrà avvenire solo dopo aver ottenuto il visto di conformità e a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. I termini previsti per l'inoltro delle dichiarazioni dei redditi non sono però quelli della dichiarazione IVA e sono ormai molto dilatati: con il decreto Crescita è stata spostata la scadenza a regime dal 30.09 al 30.11 per l'invio telematico dei modelli Redditi e Irap. Certo è che l'impossibilità di compensare prima di aver inoltrato i dichiarativi avrà un notevole impatto per professionisti e aziende che si tradurrà inevitabilmente in un aggravio considerevole dei problemi di liquidità, arginabile solo anticipando i tempi di presentazione della dichiarazione, e tecnicamente, invero, i primi invii potrebbero essere già effettuati dal mese di maggio. Dunque, per evitare il rischio di un prestito forzoso, sarà assolutamente necessario garantire la possibilità di presentazione delle dichiarazioni almeno dalla fine del mese di febbraio”. Anticipazione che il sottoscritto reputa del tutto impraticabile, date le tantissime difficoltà tecniche ed operative correlate a tutto il percorso dichiarativo in capo ad una società che dovrà anzitutto affrettarsi ad approvare e depositare il bilancio dell'esercizio per poi procedere alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. Mi pongo il seguente quesito: Agenzia delle Entrate e Sogei saranno in grado di fornire i software applicativi affinché i contribuenti possano già a febbraio trasmettere le loro dichiarazioni dei redditi???

Dr. Piscicelli Andrea

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