Circolari dello studio

In arrivo incentivi a sostegno del settore edile

Detrazione del 90% per rifacimento delle facciate delle abitazioni È allo studio una detrazione fiscale, da inserire nella prossima legge di Bilancio, pari al 90% delle spese sostenute nel corso dell’anno 2020 per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. Il “bonus facciate” (così definito) dovrebbe riguardare i singoli condòmini e le abitazioni in genere, con esclusione degli immobili non residenziali

Per accrescere ed adeguare le competenze del personale alla sfide del cambiamento digitale, le imprese possono contare sul bonus formazione 4.0, prorogato dalla Legge di Bilancio 2019, che ha introdotto soglie e aliquote differenziate a seconda della dimensione aziendale. 

 

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Industria 4.0, ribattezzato Piano nazionale Impresa 4.0. Obiettivo dell'incentivo è incoraggiare la partecipazione del personale delle imprese a corsi di formazione sulle tematiche connesse alla digitalizzazione dei processi produttivi. 

Il credito d’imposta formazione 4.0 è interesse di un’ampia platea in considerazione del fatto che la tecnologia è ormai parte integrante della realtà aziendale e questo comporta la necessità di una qualificazione “digitale” delle risorse. Esso costituisce, pertanto, una chance di “risparmio” fiscale per le imprese e un’opportunità di crescita per i lavoratori.

Il credito d’imposta è concesso in relazione ai costi sostenuti per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie (come previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0).

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che investono in iniziative di formazione del personale dipendente. Restano esclusi dall'incentivo i liberi professionisti.

Come noto prima del D.M. attuativo il beneficio era esteso a tutte le imprese, dopo il decreto del 4 maggio 2018 è stato esteso a tutte le imprese, incluse le stabili organizzazioni e gli “enti non commerciali” – che esercitano attività commerciali relativamente al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Le spese di formazione agevolabili sono quelle relative alle attività inerentiall’acquisizione delle competenze e al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie.

Tra le tante sono, per esempio, ammesse quelle relative a spese per la formazione in ambito: Big data e analisi dei dati; Cloud e fog computing; Cyber security; Simulazione e sistemi cyber-fisici;Prototipazione rapida; Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata (RA); Robotica avanzata e collaborativa; Interfaccia uomo macchina; Manifattura additiva; Internet delle cose e delle macchine;Integrazione digitale dei processi aziendali.

Una novità importante in seno al credito d’imposta per la formazione è stata introdotta poi dalla circolare n. 412088/2018 del MISE che ha dichiarato ammissibile fra le attività ammesse alla formazione anche quelle correlate ai corsi di formazione on-line, ovvero quelle comunemente conosciute come attività di formazione in  e-learning.

 

Le spese relative alla formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente regolamentato nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. Inoltre, è necessario rilasciare  l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili a ciascun dipendente mediante un’apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa.

Il credito d’imposta spettava per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla grandezza, dal settore, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato nella misura del 40% delle spese relative al costo del personale dipendente – retribuzione e contributi datoriali –  sostenuto nel periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione. Tale percentuale, è stata rimodulata dalla Manovra 2019 e correlata alle dimensioni dell’impresa.

 

Il beneficio è riconosciuto adesso in relazione:

 Alla percentuale di spesa di formazione agevolabile per dimensione impresa;

 A un nuovo limite massimo di spesa annua.

 

Per prima cosa occorre segnalare che i parametri sono correlati alla classificazione dell’impresa, in relazione alla dimensione della stessa e differenziati tra piccole e medie, nonché per le grandi imprese – così come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.651/2014 e precisamente:

 

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2019

 

DIMENSIONI IMPRESA

Regolamento UE n. 651/2014

 

Micro e Piccola

Media

 

Grande

 

Misura del Credito

50%

40%

30%

Limite annuo

300 mila

300 mila

200 mila

 

 

Con la Legge di Bilancio 2019, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0 viene estesa anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

 

 

 

Rispetto alle previsioni per l'anno 2018, le soglie e le aliquote dell'incentivo vengono differenziate in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria:

 Per le piccole imprese: il credito d'imposta viene attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro;

 Per le medie imprese: il credito d'imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

 Per le grandi imprese: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

 

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è cumulabile con altre incentivi alla formazione, secondo quanto disposto dall’art.8 del decreto attuativo, aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto della misura massima degli aiuti disposti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

 

 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti lo studio resta a disposizione.

 

Distinti saluti                             Studio Piscicelli De Felice

Dal 18.06.2019 sono state fissate nuove regole di cui gli amministratori delle S.r.l. devono prendere atto per verificare la conformità dello statuto/atto costitutivo e verificare l’adeguata organizzazione aziendale. Tra le modifiche più rilevanti si segnala che Entro il 16.12.2019 e se esistono i presupposti occorrerà procedere alla nomina obbligatoria di un organo di controllo.

In particolare, sono in vigore le seguenti modifiche al Codice Civile:

 

1) è stato modificato l’art. 2477 Codice Civile, il quale prevede, alla luce delle modifiche successive, che «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4 milioni; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4 milioni; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) del c. 3 cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti»;

 

2) è stato integrato l’art. 2086 Codice Civile, il quale prevede ora che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»;

 

3) è stato integrato l’art. 2476 Codice Civile, il quale ora prevede che «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

Tali disposizioni sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 14/2019 e, dunque, dal 16.03.2019, nonché dal 18.06.2019 per quanto riguarda le successive modifiche dei parametri previsti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Occorre pertanto che la Vostra società provveda a:

1) verificare la conformità dello statuto/atto costitutivo alle disposizioni normative, e, in caso negativo, provvedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per il suo adeguamento entro il 16.12.2019;

2) verificare, in sede di approvazione del bilancio 2018, se esistono i presupposti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo, in base alle nuove soglie contenute nell’art. 2477 Codice Civile; in caso di esito positivo, lo statuto della società deve essere conforme e adeguato per consentirne la nomina;

3) istituire o implementare un sistema di organizzazione interno, amministrativo e contabile, adeguato alla propria natura e dimensione, idoneo a rilevare tempestivamente la crisi e a monitorare la continuità aziendale, secondo le nuove definizioni di crisi dettate dall’art. 2 del Codice della crisi d’impresa e secondo le prescrizioni degli indicatori della crisi previsti dall’art. 13 del Codice medesimo (che entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 15.08.2020). 

 

Il nostro studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e consulenza ai fini degli adeguamenti delle procedure di controllo e degli assetti organizzativi, opportuni al rispetto della nuova normativa e in base a dimensione, struttura e caratteristiche della Vostra società.

 

Cordiali saluti.

Centro Direzionale Is. A7 | 80143 | Napoli

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