Circolari dello studio

(Art. 49 del Decreto Legge n. 34 del 30 Aprile 2019)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019 è attualmente in vigore il D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) contenente un insieme organico di misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane e a contrastare il trend negativo degli investimenti. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Entro fine giugno il Ministero dello Sviluppo economico emanerà le disposizioni applicative che conterranno in modo particolare: a) Le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell’ambito di quelle citate; b) Le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti previsti; c) L’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito d’imposta; d) Le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta. Per eventuali informazioni e chiarimenti lo studio resta a disposizione.

Credito d’imposta, campagne pubblicitarie, imprese, lavoratori autonomi. Torna anche per il 2019 il bonus pubblicità, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Tra le novità:  il beneficio fiscale è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; la comunicazione per accedere al credito d’imposta va inviata dal 1° al 31 ottobre 2019; la dichiarazione sostitutiva va trasmessa dal 1° al 31 gennaio 2020. Confermate, invece, le modalità per fruire del bonus. Imprese e lavoratori autonomi devono presentare: una comunicazione con i dati degli investimenti effettuati (o da effettuare) in corso d’anno; la dichiarazione sostitutiva sugli investimenti  eventuali effettuati.

Per informazioni e chiarimenti lo studio resta a disposizione.

Il decreto Crescita ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, che era stato soppresso dalla L. 124/2017 a decorrere dal 29.08.2017. Sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29.08.2017 al 29.06.2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31.12.2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa. Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29.08.2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia. Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale

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