Il decreto Crescita ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, che era stato soppresso dalla L. 124/2017 a decorrere dal 29.08.2017. Sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29.08.2017 al 29.06.2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31.12.2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa. Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29.08.2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia. Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale