Recentemente sono stati introdotti ulteriori obblighi scali a carico dei Marketplace che prevedono la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle vendite a distanza di beni importati oppure all’interno dell’Unione europea.
Per i trasgressori di quest’obbligo viene prevista la solidarietà nel pagamento delle imposte evase dai venditori (fornitori).
L’art. 13 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), così come convertito con modi che dalla Legge n. 58/2019, ha introdotto un nuovo adempimento a carico dei c.d. Marketplace di trasmissione dei dati sulle vendite.
In particolare, destinatari di questo nuovo obbligo, ovvero i soggetti passivi, sono i Marketplace, vale a dire le piattaforme elettroniche, i siti o i portali web che “facilitano” l’incontro della domanda e dell’offerta relative alla vendita di prodotti di beni non provenienti dall’Unione europea oppure alla vendita a distanza di prodotti all’interno dell’Unione europea.
E’ importante che tali Marketplace fungano effettivamente da veicolo che permettano ai venditori di prendere contatto con gli acquirenti e di perfezionare le operazioni di vendita, tali da assumere la funzione di gestori della piattaforma.
Ne deriva che il Marketplace non assumerà la qualifica di “facilitatore” delle operazioni qualora non abbia il potere di stabilire le condizioni generali che disciplinano le transazioni oppure non contribuisca al meccanismo di riscossione del pagamento effettuato dagli utenti o se non partecipi al processo di ordinazione o consegna degli oggetti venduti. Allo stesso modo non possono essere quali cati come “facilitatori” le piattaforme che si occupano solo di gestire i pagamenti, la pubblicità o di reindirizzare i clienti verso altri Marketplace.
Circa il contenuto dell’adempimento, a rigore di norma, con riferimento alle vendite che contribuiscono a “facilitare”, i Marketplace sono obbligati alla trasmissione dei seguenti dati:
- 1) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo scale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- 2) il numero totale delle unità vendute in Italia;
- 3) per le unità vendute in Italia, a scelta del soggetto passivo, l’ammontare totale dei prezzi di vendita oppure il prezzo medio di vendita.
Le vendite interessate dall’obbligo in commento sono quelle che il Marketplace contribuisce a perfezionare, vale a dire, non le vendite dallo stesso direttamente eseguite, ma quelle eseguite da soggetti terzi ovvero dai “fornitori” nei riguardi degli acquirenti della piattaforma.
Sono assoggettate all’obbligo di trasmissione dei dati le seguenti due tipologie di vendite:
- vendite a distanza di beni importati a partire da territori al di fuori dell’Unione europea (vendite extra-UE);
- vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea (vendite UE).
I Marketplace devono prestare attenzione alla corretta trasmissione dei dati, perché la norma sanziona sia la mancata trasmissione sia la trasmissione incompleta dei dati di cui si è in possesso relativamente alle vendite eseguite dai fornitori della piattaforma.
Pur limitandosi la norma a richiedere ai Marketplace la semplice trasmissione dei dati sulle vendite dei fornitori, bisogna notare che, proprio la penalizzazione dei soggetti passivi anche per il caso di incompleta trasmissione dei dati, indicherebbe che il predetto obbligo abbia un perimetro più ampio.
Ed, infatti, la circostanza che venga punita anche la incompleta trasmissione significa che in qualche modo l’Amministrazione Finanziaria debba poter riscontrare se l’adempimento dell’obbligo sia avvenuto in maniera “fedele” o meno.
Per tali motivi si ha ragione di ritenere che, oltre all’obbligo di trasmissione dei dati, i soggetti passivi abbiamo anche l’onere di reperire e conservare la documentazione idonea a dimostrare la corretta trasmissione di tutti i dati in proprio possesso.
Le sanzioni: solidarietà nel pagamento delle imposte
Maggiore attenzione merita l’aspetto sanzionatorio della novella scale, attese le gravi conseguenze in termini scali a cui devono far fronte i Marketplace che non si conformassero all’obbligo di trasmissione dei dati sulle vendite.
Il pesante trattamento sanzionatorio mira a scongiurare i fenomeni di frode scale ai fini IVA che negli ultimi anni hanno riguardato soprattutto i prodotti elettronici.
Più precisamente, l’art. 13, comma 3, del c.d. Decreto crescita stabilisce che i soggetti passivi (vale a dire i Marketplace) che violano i nuovi obblighi di comunicazioni vengano ad essere considerati essi stessi debitori dell’imposta relativa alle vendite a distanza i cui dati non sono stati trasmessi o sono stati trasmessi in maniera incompleta.
Dal momento che le misure relative alla trasmissione dei dati inseriscono e si riconnettono agli adempimenti ai fini IVA, è ragionevole ritenere che sia l’IVA l’imposta per i quali i Marketplace vengono a considerarsi debitori solidali.
D’altra parte, occorre precisare che, affinché il soggetto passivo venga ritenuto responsabile per il pagamento dell’IVA connessa alle violazioni commesse, devono veri carsi due condizioni, tra loro cumulative, ovvero che:
- il Marketpace abbia omesso la trasmissione dei dati o che questa sia avvenuta in maniera erronea oppure incompleta;
- lo stesso non riesca a dimostrare che il fornitore abbia correttamente adempiuto al pagamento dell’imposta.
Chiaramente, difficoltà pratiche possono insorgere qualora, non avendo il Marketplace correttamente adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati sulle vendite, l'imposta sia stata erroneamente considerata come evasa da parte dell'Agenzia Entrate.
In questo caso il Marketplace dovrà fornire la prova che il fornitore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi scali, ma ciò potrebbe rivelarsi meno semplice del previsto qualora non si abbia una buona cooperazione con i fornitori ed un meccanismo per acquisire la documentazione dimostrativa del corretto assolvimento delle imposte da parte di questi ultimi.
A ciò si aggiunga che talvolta il Marketplace potrebbe trovarsi a rispondere di comportamenti fiscalmente inadempienti del fornitore che non giustificano affatto una sua corresponsabilità nel pagamento dell’imposta. In questa ipotesi bisognerà approntare una giusta difesa dei propri interessi, da esplicarsi nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, da un trattamento sanzionatorio che nulla ha a che vedere con la propria responsabilità personale.
Alla luce di quanto esposto si ritiene necessario che i Marketplace compiano le dovute valutazioni in relazione alla identificazione degli obblighi che li interessano, ai meccanismi di esecuzione della trasmissione dei dati e alla gestione del rischio associato alla non corretta trasmissione.
Infatti, sottovalutare uno di questi passaggi potrebbe avere delle conseguenze enormi per i Marketplace se solo si tiene conto dell’ingente volume di vendite che si perfezionano ogni giorno su alcune note piattaforme.