Circolari dello studio

Rubrica del Dr. Cimino Marco

Accertamento con adesione: uno strumento per favorire il dialogo tra fisco e contribuente

Che cos'è
Il contribuente che riceve un accertamento fiscale dispone di una serie di strumenti, previsti dalle normative, per evitare di instaurare un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria o incorrere nella riscossione coattiva dei tributi. Questi strumenti mirano ad assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale da un lato e i diritti del contribuente, nonché l’effettiva capacità contributiva, dall’altro. Tra gli strumenti deflativi del contenzioso tributario assume notevole rilevanza l’accertamento con adesione, un’opportunità per il contribuente che abbia subito accessi, ispezioni, verifiche o che abbia ricevuto un avviso di accertamento, di aprire una finestra di dialogo con il fisco e ridiscutere la propria posizione. Tale procedura si configura come un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

Chi può aderire?
Tutti i contribuenti possono aderire: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d’imposta. L’accertamento con adesione vale per tutte le imposte dirette (irpef, ires, irap, imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione) e per le più importanti imposte indirette (iva, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione, imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli) indipendentemente dall’importo della contestazione.

Quali sono i vantaggi?
L’accertamento con adesione offre al contribuente e all’ufficio la possibilità di ridefinire la pretesa tributaria attraverso un contraddittorio nel quale possono essere presentati nuovi dati e documenti. Se il contraddittorio va a buon fine si ridefiniscono le maggiori imposte dovute, con vantaggi per entrambe le parti, che possono così evitare un lungo contenzioso. Inoltre se il procedimento si conclude positivamente, il contribuente usufruisce anche di un altro vantaggio: la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. Per esempio, in caso di infedele dichiarazione è prevista una sanzione che va dal 100 al 200 % dell’imposta evasa. Quindi, ipotizzando un’imposta evasa pari a 100, la sanzione può arrivare fino a 200 con una richiesta complessiva di 300 (100 imposta + 200 sanzione). Se invece il contribuente si avvale dell’accertamento con adesione e in sede di contraddittorio fornisce documenti di cui l’Agenzia non disponeva, sulla base dei quali la richiesta del fisco viene rideterminata in 90, la sanzione sarà pari a 30, cioè un terzo del minimo (100% di 90). L’importo finale che il contribuente dovrà versare entro 20 giorni per chiudere l’accertamento con adesione sarà pari a 120 (90 di imposta evasa e 30 di sanzione). Infine, nel caso in cui siano presenti dei rilievi penali, il pagamento delle somme dovute rappresenta una circostanza attenuante. Le sanzioni penali previste vengono ridotte fino a un terzo e quelle accessorie non vengono applicate. La procedura può essere avviata sia dall’Agenzia delle Entrate sia dal contribuente. In caso di ridefinizione condivisa dalle parti delle maggiori imposte dovute, si stipula un atto che indica gli elementi e le motivazioni dell’adesione, le imposte, le sanzioni, gli interessi e le altre eventuali somme dovute. La procedura si conclude con il versamento degli importi dovuti, o della prima rata, se il contribuente ha optato per il pagamento rateale.

Infine è importante ricordare che il D.l. 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute.

Conoscere gli strumenti giusti conviene! Se hai ricevuto un accertamento fiscale, lo Studio Piscicelli De Felice, forte dell’esperienza acquisita negli anni, può rappresentare il partner ideale per assisterti nel dialogo con l’Amministrazione finanziaria e consentirti un notevole risparmio in termini di tempo e costi.

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