TASSAZIONE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI ALL'ESTERO - CREDITO IMPOSTA
La tassazione dei redditi di lavoro dipendente di fonte estera prende in considerazione due elementi fondamentali: - la residenza fiscale del soggetto; -il periodo di soggiorno del lavoratore nell’altro Stato estero. Il lavoratore residente che svolge la prestazione all’estero sarà assoggettato a tassazione in Italia. Questo anche per il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero. Il lavoratore non residente che svolge la prestazione all’estero non sarà assoggettato a tassazione in Italia per il reddito prodotto all’estero. Il lavoratore non residente che svolge la prestazione nel territorio dello Stato sarà assoggettato a tassazione in Italia solo per il reddito di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato. Il reddito deve essere tassato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato di produzione del reddito. In tutti i casi in cui il lavoratore fiscalmente residente in Italia abbia versato imposte all’estero si pone il problema di evitare la doppia imposizione del reddito. Tale reddito, infatti, è imponibile sia nello Stato in cui viene prodotto, sia nello Stato di residenza fiscale. L’istituto del credito di imposta costituisce un rimedio contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza. L’ordinamento italiano ha optato per il sistema del credito d’imposta in coerenza con il principio generale di tassazione dei residenti per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Tale sistema rende definitivo il livello di imposizione più elevato (quello del Paese della fonte o quello del Paese di residenza). Con tale metodo, infatti, quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è: - inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza; - superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero. Le asimmetrie tra imposta estera e italiana sono influenzate, oltre che dal diverso gioco delle aliquote, anche dalle differenze nei criteri di imputazione a periodo o di quantificazione dell’ammontare del reddito estero che viene assoggettato a imposizione nello Stato della fonte e in Italia secondo le rispettive norme interne. L’articolo 165, comma 1, del TUIR detta le condizioni di applicabilità del credito, prevedendo che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta”. La detrazione delle imposte estere deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta estera. Questo a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Se sei un lavoratore dipendente che lavora all’estero ed hai dubbi sulla tua situazione fiscale puoi rivolgerti con fiducia allo Studio Piscicelli De Felice. I nostri consulenti saranno lieti di assisterti nell’analisi della tua posizione contributiva e nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali.