Il Decreto Legge del 24 Aprile 2017 n. 50 ha introdotto un’importante agevolazione fiscale sottoforma di credito d’imposta (c.d. “bonus pubblicità”) riconosciuto alle imprese, agli enti non commerciali ed ai lavoratori autonomi (indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione aziendale, dal regime contabile adottato e dall'eventuale iscrizione ad un albo professionale) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, volte ovviamente a promuovere la propria attività o i propri prodotti, sulla stampa quotidiana o periodica (anche on-line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
L’agevolazione va calcolata secondo la logica dell’investimento incrementale.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale tramite il modello F24, spetta infatti nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Tale percentuale potrebbe essere innalzata al 90% nel caso di PMI, microimprese e start-up inovative.
Condizione essenziale per l’ottenimento del credito d'imposta è che il valore degli investimenti rilevanti sia superiore di almeno l’1% rispetto all'ammontare degli analoghi investimenti realizzati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
La scadenza per poter accedere all’agevolazione fiscale è fissata nella finestra temporale che va dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, periodo entro il quale dovrà essere inviato un modello di comunicazione prenotativa per gli investimenti del 2018. Seguirà poi una ulteriore presentazione dello stesso modello, avente lo scopo di dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti comunicati nella prenotazione, che dovrà essere compiuta tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2019 (cd. comunicazione consuntiva).
Le imprese e i professionisti che hanno sostenuto le spese nel 2017, invece, devono effettuare solo il secondo invio, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, per dichiarare l’effettiva realizzazione dell’investimento (cd. comunicazione prenotativa).
Si ricorda che a regime, quindi per gli investimenti effettuati o da effettuare a decorrere dal periodo d’imposta 2019, i termini di presentazione dell’istanza sono stabiliti nelle seguenti finestre temporali:
- Per quanto riguarda la comunicazione prenotativa in cui è effettuato o verrà effettuato l’investimento;
- Per quanto riguarda la comunicazione consuntiva dell’anno successivo a quello in cui è effettuato l’investimento.
Esempio: Se un’impresa ha effettuato investimenti per 100.000 euro dal 24/06/2016 al 31/12/2016 e nel 2017 sostiene costi nello stesso periodo per 150.000 euro sui medesimi mezzi di informazione (ad esempio testate online), sull’incremento di 50.000 euro usufruisce di un bonus del 75% pari quindi a 37.500 euro/45.000 euro.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali informazioni, chiarimenti e assistenza.