Gentile cliente, si comunica che a partire dal 1° luglio 2018 entreranno in vigore le novità introdotte dalle Legge di Bilancio 2018 riguardo al divieto di pagamento dello stipendio in contanti, anche in caso di eventuali acconti sullo stesso, ed il conseguente obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di effettuare il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti esclusivamente mediante l’utilizzo di mezzi tracciabili.
I mezzi di pagamento ammessi saranno:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
La legge di Bilancio ha introdotto altresì severe sanzioni per i datori di lavoro che non rispetteranno tali disposizioni. In caso di pagamento dello stipendio in contanti, e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro. N.B. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione!!!
La normativa in oggetto prevede anche alcune esclusioni: saranno esonerati dall’obbligo di pagare lo stipendio con metodi tracciabili i datori di lavoro per rapporti di lavoro domestico che rientrano nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici. In sintesi, i datori di lavoro domestico potranno continuare a pagare colf, badanti e baby sitter in contanti, vista le peculiarità della tipologia di lavoro subordinato.
Distinti saluti.