Con il D.L. n. 79/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno, è stato disposto il rinvio, al 1° gennaio 2019, dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica relativa alle cessioni di carburanti per autotrazione che sono effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione (precedentemente fissato al 1° luglio).
Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburante (per chi decidesse di avvalersi del differimento dell’obbligo della fattura elettronica) e della detraibilità dell’IVA, per gli acquisti di carburante resta fermo l'obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate).
Assumono, pertanto, rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito o di credito.
Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.