Il termine del versamento si avvicina e riguarda tutti coloro che hanno
presentato domanda per accedere alla sanatoria, nei termini ordinari (30.04) o con la proroga (31.07).
Riaprono i termini di pagamento della rottamazione-ter: coloro che hanno
presentato la domanda nei termini ordinari, ossia entro lo scorso 30.04 e non
hanno provveduto al versamento della prima rata entro il 31.07, hanno tempo
fino al prossimo 30.11 (2.12) per ravvedersi. In tal modo, si equipara il trattamento di coloro che hanno fruito della proroga per la presentazione della domanda entro lo scorso 31.07.
Si ricorda che l'art. 3 D.L.119/2018 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 (rottamazione-ter) che consente di estinguere tali debiti, senza corrispondere sanzioni e interessi.
I termini per il versamento in un'unica soluzione (o per versare la prima delle 18 rate consentite), scadevano lo scorso 31.07; le eventuali rate successive scadranno il 30.11, il 28.02, il 31.05 e il 31.07 di ciascun anno.
La domanda per aderire scadeva il 30.04.2019, con successiva comunicazione dell'Agente di riscossione, entro il 30.06, dell'ammontare complessivo delle somme dovute e l'ammontare delle singole rate
(compresi giorno, mese, anno di ciascuna rata); la prima rata scadeva appunto il 31.07.
Il decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha poi riaperto i termini per presentare la domanda di adesione alla rottamazione-ter, per coloro che non avevano fatto in tempo a pagare nella finestra del 30.04. Di conseguenza, anche le altre scadenze venivano prorogate: l'Agente di riscossione aveva tempo fino al
31.10 per comunicare ai debitori le somme dovute, le varie scadenze e appunto la scadenza della prima rata (o dell'unica rata), non potendo essere il 31.07, veniva fissata al 30.11 e le successive (massimo 17) secondo lo schema sopra riportato (28.02; 31.05; 31.07; 30.11).
Di conseguenza, si aveva una disparità di trattamento a sfavore di coloro che erano riusciti a presentare domanda nei termini ordinari, che avevano come scadenza della prima rata il 31.07 al posto del 30.11 come invece concesso ai “ritardatari” della finestra del 31.07.
Questa disparità è stata eliminata dal Decreto scale (D.L. 124/2019) in vigore dal 27.10.2019, che all'art. 37 ha previsto la possibilità di versare la prima (o unica) rata per coloro che hanno presentato la domanda entro il 30.04 (quindi per tutti) entro il prossimo 30.11, equiparando il versamento del primo adempimento per tutti coloro che hanno presentato domanda per accedere alla rottamazione-ter.
È possibile utilizzare sempre il bollettino originario precompilato recapitato entro fine giugno scorso.
Tuttavia, non è chiaro se entro il 30.11 sia da corrispondere anche la seconda rata (sempre per coloro che hanno presentato domanda entro il 30.04) o se le rate siano da considerare “traslate” secondo il piano di
versamento come per coloro che hanno presentato domanda entro il 31.07, con un massimo di 17 rate (al posto delle originarie 18).
Si rammenta, infine, che nel caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni (lieve ritardo) l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.