Scadenze fiscali marzo 2024, parte la corsa agli adempimenti preparatori alla dichiarazione dei redditi precompilata.

È la scadenza della Certificazione Unica uno degli appuntamenti più importanti del mese. Entro il 18 marzo i sostituti d’imposta dovranno provvedere sia all’invio telematico che alla consegna dell’ex CUD ai percipienti.

Marzo è anche il mese del saldo IVA, che dovrà essere versato entro la scadenza del 18 marzo, così come della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali.

Entra nel calendario delle scadenze del mese anche l’appuntamento con le rate della rottamazione quater, a seguito della proroga al 15 marzo prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2024 per le prime tre quote dovute.

 

 

E' in scadenza il 30 novembre il pagamento della seconda rata di acconto dell'IRPEF.

Secondo le recenti novità normative, per determinati soggetti e per il solo anno 2023 è possibile posticipare il pagamento o scegliere un pagamento rateale.

Prima di vedere la novità, si evidenzia che in proposito, l'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 31 del 9 novembre con chiarimenti sul Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delineando il perimetro dei beneficiari della misura.

Ricordiamo inoltre che è stato il DL n 145/2023 pubblicato in GU n 244 del 18 ottobre, a prevedere questo rinvio.

Vediamo i dettagli

 

Acconto IRPEF novembre PIVA: pagamento al 16 gennaio 2024 o a rate

In merito al rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, l'art 4 del DL n 145/2023 prevede che:

  • per il solo periodo d'imposta 2023,
  • le persone fisiche titolari di partita IVA,
  • che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di  ammontare non  superiore  a  170.000 euro, 
  • effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla  dichiarazione  dei  redditi, con  esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi  INAIL,  
  • entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di  gennaio, aventi  scadenza  il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate  successive  alla  prima  sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: i beneficiari

La Circolare n 31 riepiloga innanzitutto il dettaglio della norma sottolienando che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

  • siano titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Poi viene chiarito che, nell’ambito applicativo del rinvio rientrano in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Inoltre, beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: gli esclusi

Tenuto conto del dato letterale della norma, le Entrate specificano che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: superamento soglia di ricavi

La Circoare n 31 specifica inoltre che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. 

Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). 

Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IV

Secondo acconto/o unica rata IRPEF: le regole ordinarie

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:

  • persona fisica, 
  • società di persone,
  • società di capitali o ente equiparato

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:

  • il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
  • e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.     

I versamenti delle persone fisiche

Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione)

In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Dovrà essere versata entro il 30.11.2023, oppure entro il 5.12.2023 con i 5 giorni di tolleranza, la seconda rata del piano di dilazione della rottamazione-quater.

Nel caso in cui si dovesse essere in carenza di liquidità, è possibile utilizzare il servizio ContiTu, che consente ai debitori di scegliere eventualmente di completare la definizione soltanto per alcune delle cartelle contenute nella comunicazione delle somme dovute abbandonando le altre. Per tali carichi fuori dalla sanatoria si potrà accedere ai piani di dilazione ordinaria.

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