RUBRICA DEL DR. DI PALMA ANTONINO

LA FUSIONE SOCIETARIA

 

La fusione societaria è una delle principali operazioni straordinarie con il fine di concentrare più soggetti in un'unica compagine sociale, precostituita o di nuova costituzione. Dal punto di vista strategico rientra nelle operazioni di crescita per vie esterne (M&A), volte a ridurre i costi generali d’impresa attraverso l’integrazione a monte o a valle del processo produttivo, generando come beneficio una maggiore efficienza economica con il conseguente miglioramento della posizione concorrenziale sul mercato. Altresì sono sempre più comuni le motivazioni di carattere finanziario, dirette ad accrescere la capacità di credito dell’azienda nei confronti del sistema bancario, sono invece decadute le motivazioni di carattere tributario operate in passato per conseguire un ingente risparmio d’imposta, questo a seguito dell’intervento del legislatore che ha attribuito il principio di neutralità fiscale per dette operazioni straordinarie.

Il riferimento civilistico in tema di fusione permane nell’art. 2501 c.c.  ove si evidenziano i diversi tipi di fusione previste, ovvero, la fusione per unione e la fusione per incorporazione. La prima citata è volta alla creazione di una società di nuova costituzione che ingloba due o più società precostituite, la seconda riguarda l’incorporazione di altre società all’interno della controllante, in altre parole la società risultante dall’operazione è l’incorporante, non vi è quindi l’estinzione delle partecipanti alla fusione e la creazione di una nuova società ma, il patrimonio delle incorporate confluisce all’interno del patrimonio dell’incorporante, operazione più frequente rispetto la prima.

La realizzazione di tali operazioni necessità la predisposizione di complessi atti sequenziali, ovvero:

-          Il progetto di fusione, disciplinato dall’art. 2501-ter c.c. che impartisce dei contenuti obbligatori, al fine di riepilogare tutti gli effetti della fusione, di particolare importanza è il rapporto di concambio, ovvero quante azioni/quote dalla società risultante dalla fusione andranno ai soci delle società fuse e l’eventuale conguaglio in denaro. Il progetto una volta approvato dall’organo competente dovrà essere in seguito depositato presso il registro delle imprese e presso le sedi legali delle società con annesso corredo obbligatorio, ovvero, relazione degli amministratori, relazione degli esperti e bilanci degli ultimi 3 esercizi.

-          La decisione in ordine alla fusione, passati 30 giorni dalla predisposizione dei documenti presso la sede sociale e con termine massimo di 6 mesi, previsto e ormai pacificamente riconosciuto dalla massima notarile L.A2 del Comitato del Triveneto, l’assemblea dei soci delibera con le maggioranze previste in base al tipo di società, tuttavia l’atto di fusione non potrà essere stipulato se non passati 60 giorni dall’iscrizione presso il registro delle imprese, termine entro il quale i creditori possono fare opposizione se vedranno pregiudicati i loro diritti di credito.

-          L’atto di fusione, è il documento finale della fusione, ha natura contrattuale ed è necessaria la stipula davanti ad un notaio come previsto dall’art.2504 c.c. Infine, il deposito presso il registro delle imprese nei 30 giorni successi per il perfezionamento dell’operazione.

Per determinate situazioni previste dalla legge è predisposta omologa operazione in modalità semplificata, dove sono apportate rispetto all’operazione ordinaria sopra descritta alcune semplificazioni procedurali, come l’esenzione della determinazione del rapporto di concambio per la fusione per incorporazione di società totalmente possedute.

La fusione è un’operazione di grande fascino e necessaria per superare le fasi di stallo nella crescita del business non più fattibile per vie interne, l’analisi attenta delle strategie di crescita e la selezione delle società da fondere è un elemento chiave per accedere a più ampie economie di scale e alla creazione di sinergie per una eccellente crescita futura, la pragmaticità e la difficoltà di queste operazioni necessità di un team di esperti con comprovata esperienza, elementi alla base dello Studio Piscicelli De Felice, che saprà porre risposte e soluzioni a tutti gli interessati ad operare operazioni di conosciuta difficoltà.

Dr. Di Palma Antonino

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