CREDITO D’IMPOSTA R&S
Credito R&S: work for equity
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in materia di credito d’imposta R&S, di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata sull’ammissibilità di importi riconosciuti da un’impresa all’amministratore e ai soci, in qualità di consulenti “esterni”, a titolo di corrispettivo per attività di R&S svolta a favore del committente, nella particolare fattispecie del cosiddetto “work for equity”. La fattispecie sopra menzionata è stata esaminata in risposta all’interpello n.516 del 12/12/2019.Il caso riguarda una start up innovativa, di cui al D.L. 179/2012, che si è avvalsa della facoltà di remunerare i soci-collaboratori “esterni” e l’amministratore, in riferimento all’attività posta in essere nell’ambito di un progetto di sviluppo sperimentale del periodo d’imposta 2018, oltre che in denaro, attraverso l’assegnazione di quote di capitale sociale di nuova emissione.
L’Agenzia ha rammentato che, come chiarito con la circolare n. 10/E del 2018, la disciplina agevolativa de qua "debba essere interpretata secondo principi che ne salvaguardino la natura di (incentivo) e le finalità (di fare crescere gli investimenti in ricerca e sviluppo) e che consentano un adeguato controllo sull'utilizzo dello strumento, prescindendo dalle regole applicabili in sede di determinazione del reddito di impresa ogni qualvolta la loro automatica estensione in ambito agevolativo possa alterare la funzione assegnata all'incentivo dal legislatore o dare luogo a ingiustificabili disparità di trattamento tra imprese"
Pertanto, ai fini dell'agevolazione in commento, l'effettiva remunerazione riconosciuta al socio-amministratore e ai consulenti esterni/soci, pur costituendo, ai fini Ires, un costo per prestazioni rese dai soci (il cui debito si trasforma in capitale a seguito di rinuncia al credito da parte dei soci) e uno speculare provento ordinariamente tassabile in capo ai soci, rispettivamente a titolo di compenso per l'attività di amministratore e compenso professionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 del D.L. n. 179 del 2012, qualora dovessero ricorrere nel caso in esame le condizioni di applicabilità, non può essere agevolato ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo non rappresentando un costo effettivamente sostenuto dalla società.
Infatti, nel caso di specie, in cui la società ha come controparti l'amministratore e soci qualificati, si determina, sotto il profilo sostanziale, un apporto di lavoro che si trasforma in capitale di rischio mediante la rinuncia al credito, lavoro che sarà remunerato solo se e quando saranno conseguiti i profitti. Tale situazione quindi non consente di ritenere effettivi i costi sostenuti dalla società che ha come controparte dei soci qualificati e non economie terze.
Dott. Nicola De Felice