Rubrica del Dr. Cimino Marco

Reati penali per falsa fatturazione ed evasione fiscale

Il Decreto fiscale (DL n. 124 del 26 ottobre 2019), ha previsto un pesante inasprimento sanzionatorio per l’illecito penale in materia tributaria, sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

Quanto alle persone fisiche, il decreto prevede un innalzamento di pena per lareclusione.

In particolare, la pena della reclusione per la dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) sale a un minimo di quattroanni ad un massimo di otto, se gli importi degli elementi passivi falsi risultano superiori ad euro centomila. Per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) la pena della reclusione viene rideterminata nel minimo a tre anni e nel massimo a otto. Per la dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) la pena viene ricompresa dai due ai cinque anni di reclusione, estendone altresìl’ambito di applicazione in virtù dell’abbassamento delle soglie di rilevanza penale, rispettivamente da centocinquantamila a centomila euro e da tre a due milioni di euro. La reclusione per l’omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000), invece, passada un anno e sei mesi a quattro attuali, ai due e sei anni; da quattro a otto anni quella per l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs.74/2000); da tre a sette quella per l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000). Ulteriori significativi abbassamenti delle soglie in tema di omesso versamento di ritenute (da centocinquantamila a centomila euro) e di IVA (da duecentocinquantamila a centocinquantamila euro). 

Infine, vengono previsti nuovi casi di confisca, per alcuni dei reati tributari previsti dal menzionato decreto, avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità di cui ilcondannato non possa giustificare la provenienza e risulti essere titolare o avere la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo invalore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Ma la novità di maggior rilievo è costituita senz’altro dall’introduzione del reato previsto all’art. 2 d.lgs. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell’ambito di quelli che possono determinare la responsabilità delle società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le società che adottano un Modello Organizzativo dovranno quindi necessariamente prevedere un tempestivo aggiornamento dello stesso ed un efficace sistema di gestione del rischio fiscale.

Ma quali linee guida seguire nell’identificazione dei reati tributari? Quali possono essere le procedure ad hoc per la prevenzione degli specifici illeciti?

Premesso il ruolo fondamentale ed insostituibile di un adeguato programma di formazione, l’attenzione andrebbe preliminarmente posta sull’implementazione di procedure in grado di impedire che la società prosegua operazioni commerciali con soggetti di cui non abbia accertato l’effettiva esistenza, la qualifica dei rappresentanti, le motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi offerti dagli standard di mercato, la corretta e completa conservazione della documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT, ecc.).

Andrà poi posta attenzione alle modalità operative con cui si svolgono tutti gli adempimenti connessi ad entrambi i comparti delle imposte sui redditi e dell’IVA per assicurare, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, gli adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività e verifiche incrociate. Quanto sopra, il più possibile in sinergia con le eventuali procedure già operative in azienda (es. procedure di controllo della qualità per la selezione dei fornitori).

A tal fine l'assistenza da parte di professionisti specializzati è estremamente importante. Se hai bisogno di una consulenza a riguardo non esitare a contattarci!

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