DICHIARAZIONE DEI REDDITI: ONERI DETRAIBILI
Le detrazioni costituiscono una agevolazione destinata a favorire contribuenti e famiglie, attraverso una riduzione dell'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) in misura fissa, pari al 19% ma non le addizionali regionale e comunale, che restano pertanto invariate.
La detrazione compete a chi sostiene la spesa, anche se resa a favore di un familiare a carico, nell'anno di imposta.
Nel caso si utilizzi il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, un eventuale credito superiore ad € 4.000 non potrà più essere rimborsato dal sostituto di imposta (datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.), ma sarà soggetto a specifico controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà poi direttamente al rimborso degli importi spettanti.
Il contribuente presentando la dichiarazione può usufruire della detrazione delle seguenti spese :
- spese sanitarie: sono inserite in tale categoria tutte le spese sostenute per prestazioni mediche, compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera, e per l'acquisto di farmaci e protesi. Tutte le spese mediche sono detraibili per la parte eccedente € 129,11;
- spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali
- spese per l’acquisto di cani guida
- spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
- interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto della abitazione principale, nel limite di € 4.000,00
- interessi passivi su mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale, nel limite di € 2.582,28
- interessi passivi su mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale, nel limite di € 2.582,28
- interessi per prestiti o mutui agrari
- spese veterinarie, limitatamente all'importo che eccede € 129,11 e fino ad € 387,34
- spese funebri, nel limite di € 1.550,00 per ogni decesso (dal 2015, sono detraibili le spese sostenute a prescindere dalla relazione con il defunto)
- contributi versati per il riscatto del corso di laurea di familiari a carico privi di altra forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano iniziato alcuna attività lavorativa
- spese per assicurazioni vita o infortuni: il limite è attualmente fissato a € 530,00
- premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (a decorrere dal 2018)
- spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, con il limite di € 400 annui per ogni alunno o studente (a decorrere dalle spese sostenute dal 2015). Tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi a scuole statali (fra queste, le spese di iscrizione agli Istituti tecnici Superiori). L’importo detraibile sarà fissato da un apposito decreto emanato dal MIUR
- spese per la frequenza di asili nido, nel limite di € 632,00 per ogni figlio
- spese per attività sportive, svolte da ragazzi fra i 5 ed i 18 anni, nel limite di € 210,00
- spese per erogazioni liberali a favore di società sportive dilettantistiche, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale, della società di cultura “Biennale di Venezia”, di fondazioni operanti nel settore dello spettacolo o nel settore musicale, di istituzioni scolastiche
- le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro
- spese per erogazioni liberali a favore di Stato, enti, fondazioni, ONLUS danno invece diritto ad una detrazione del 26%
- detrazione per canoni di locazione differenziata a seconda dell’età e sede di lavoro
Al fine di ridurre la pressione fiscale gravante sui redditi di lavoro dipendente, è stato disposto che tali redditi, al netto delle relative detrazioni, fruiscano dal 2015 di un credito di imposta pari ad € 960.
Il beneficio consiste in una riduzione delle imposte dovute alla fonte, cioè in un aumento della retribuzione, e si applica in caso di reddito complessivo fino ad € 24.000, e poi in misura decrescente se il reddito è compreso fra € 24.000 ed € 26.000 (soglia oltre la quale il premio non scatta).
Il calcolo del credito spettante dovrà essere effettuato dai sostituti di imposta, cioè dai datori di lavoro, già tenendo conto delle detrazioni previste per quella tipologia di reddito (non di altre detrazioni, ad esempio per familiari a carico) e rapportandolo al periodo di lavoro nell’anno.
Il bonus compete unicamente ai lavoratori dipendenti che subiscano ritenute IRPEF (compresi coloro che percepiscono indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione): ne risultano pertanto escluse tutte le altre categorie, quali pensionati, imprenditori, autonomi, oppure soggetti il cui reddito non genera alcun debito di imposta (i cosiddetti “incapienti”, titolari cioè di redditi di lavoro dipendente inferiori ad € 8.000, sui quali l’imposta è già azzerata dalle detrazioni). Il bonus è erogato automaticamente, non è quindi richiesta alcuna domanda da parte del lavoratore. Il contribuente che, del tutto o in parte, ne fruisca senza averne diritto, è tenuto alla restituzione della somma eccedente: deve, in sede di dichiarazione dei redditi, esporre tale importo come parte dell’IRPRF a debito.
Infine, il contribuente dovrà conservare tutti i documenti di spesa in originale in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.